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Decreto — n. 9424/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence and subsequent settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 9424/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal's communication. Although the parties had previously agreed to settle the dispute on March 15, 2024, the procedural silence triggered the automatic dismissal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment extinguished the proceedings and ordered mutual compensation of all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, even if a settlement agreement exists.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal forty-day silence rule procedural extinction mutual compensation of costs settlement agreement effect mantenimento del contratto giudizio sul merito della causa credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
51/2018 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 7.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
51/2018 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 7.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23229/2023 R.G.proposto da: COMUNE DI VITERBO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA N. 71, presso lo studio dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI (CCHMRA51M19H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA LUISA ACCIARI (CCRMLS58L48M082T) -ricorrente- contro GENNARI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA, 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORFEI (RFOLSN75E10H501J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro REGIONE LAZIO -intimato- avverso l'ordinanza in procedimento n. r.g. 51/2018 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 7.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che le parti costituite hanno chiesto concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere , c on integrale compensazione delle spese e compensi , avendo transatto la controversia con atto del15 marzo 2024;

Ritenuto pertanto che lespese processuali vadano compensate;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,8.4.2024 Il Consigl