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Ordinanza — n. 9356/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal by ruling Saturday deadline extension applies to 30-day opposition period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9356/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of an expulsion appeal filed on a Saturday. The appellant argued the deadline was extended to the following Monday, while the state contended the appeal was late. The court ruled that the statutory extension for Saturdays applies to all procedural deadlines, including the 30-day opposition period, thereby validating the filing.

Regesto Legislator

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Art. 155, comma 5 c.p.c.; Art. 347, comma 1 c.p.c.: The extension of procedural deadlines expiring on Saturdays applies to the period for filing appeals against expulsion decrees, rendering late filings valid if submitted on the extended Monday.

Parole chiave

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Saturday deadline extension expulsion appeal period procedural time limits Cassation review administrative appeal domanda d'asilo di rom permesso di dimora scaduto tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 155, comma 5 c.p.c.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art.
Art. 347, comma 1 c.p.c.
155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale(Cass., n.
Art. 13, c.8 dlgs 286/98
Art. 4, 5 dlgs n. 150/11
art. 155 c.p
per l’opposizione al decreto d’espulsione scadeva il 5.12.2022- data di deposito del ricorso - in ragione della proroga, ex art. 155 c.p.c., dell’ultimo giorno, che cadeva nella giornata di sabato 3.12.22.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 21925/21
347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale(Cass., n. 21925/21; n.
Cass., n. 17280/23
Cass., n. 23375/16
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Testo completo

el decreto d’espulsione dello straniero MARIA ACIERNO Presidente CLOTILDE PARISE Consigliere LAURA TRICOMI Consigliere Ud. 07/12/2023 CC Cron. R.G.N. GIULIA IOFRIDA Consigliere ROSARIO CAIAZZO Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 12529/2023proposto da: HASAN RAKIB,elett.te domic. presso l’avv. Marco Lanzilao , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso il decreto del Giudice di pace di Roma, n. 51678/22, depositato in data 10.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con decreto del 10.5.23 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rakib Hasan, cittadino del Bangladesh, avverso il decreto d’espulsione del Prefetto di Roma- emesso e notificato il 3.11.22- in quanto depositato tardivamente il 5.12.22. Rakib Hakan ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, dlgs 286/98, 155 c.p.c., 4, 5, dlgs n. 150/11, per aver il Giudice di pace dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato da Rakib Hakan, avverso il decreto d’espulsione prefettizio, considerato che il 3.12.22 cadeva di sabato e che quindi il termine finale era prorogato al lunedì successivo 5 dicembre, data del deposito del ricorso.

Il ricorrente lamenta dunque l’erronea pronuncia di tardività del ricorso, in quanto proposto l’ultimo giorno del termine di 30 gg. dell’opposizione al decreto d’espulsione. Il motivo è fondato. La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale(Cass., n. 21925/21; n. 17280/23; n. 23375/16). Tale principio è dunque applicabile anche al caso concreto, venendo in rilievo un termine processuale d’impugnazione; dato che il provvedimento impugnato era stato notificato il 3.11.2022, il termine di 30 gg. per l’opposizione al decreto d’espulsione scadeva il 5.12.2022- data di deposito del ricorso - in ragione della proroga, ex art. 155 c.p.c., dell’ultimo giorno, che cadeva nella giornata di sabato 3.12.22.

Gli altri tre motivi-con i quali il ricorrente denunzia la nullità del decreto d’espulsione per effetto della manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, l’illegittimità del decreto prefettizio per il diniego del permesso di soggiorno , e per il pericolo che il rimpatrio determinerebbe il concreto pericolo di lesione dei diritti fondamentali-sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa al Giudice di pace di Roma anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo , assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado