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Ordinanza — n. 9311/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of appeals under Civil Procedure Code Article 390.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9311/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because both parties mutually withdrew their appeals. The lower court had previously ruled on a dispute regarding airport concession tariffs and lease validity between Schenker Italiana and SEA. The Supreme Court dismissed the case based on the parties' joint declaration to abandon their litigation rights.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually declare their withdrawal of the appeal and acceptance of the other's withdrawal, the judgment is extinguished with compensation of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings Civil Procedure Code Article 390 compensation of litigation costs joint declaration of parties termination of legal action Italian Supreme Court ruling indennizzo per rumore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 19.2.2024, sottoscritto digitalmente dalle parti e dai loro procuratori, entrambe le parti hanno dichiarato a mente dell'art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod.
art. 390 cod. proc. civ
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 19.2.2024, sottoscritto digitalmente dalle parti e dai loro procuratori, entrambe le parti hanno dichiarato a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

I Consigliere ORDINANZA sul ricorso5817/2021 proposto da: SCHENKER ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Massimo Giordano che la rappresenta e difende - ricorrente - contro S.E.A – SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Marina Rossi rappresentata e difesadall'avvocato Alberto Fumagalli -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2167/2020 depositata il 01/09/2020; RG 5817/21Schenker-SEA Est.

Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/02/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello diMilano, ha parzialmente accolto l'appello proposto da Esercizi Aeroportuali Sea s.p.a. avverso la decisione che in primo grado, in accoglimento della domanda proposta da Schenker Italiana s.p.a ., aveva dichiarato, in relazione al pregresso rapporto tra dette parti in cui Schenker Italiana era subconcessionaria dei locali adibiti all'attività di impresa nell'aeroporto di Linate, il diritto dell'attrice all'applicazione della tariffa di Euro 256,00 per mq. all'anno e la nullità delle tariffe pattuite tra le parti, dando atto della sostituzione di queste ultime con la prima e condannando la convenuta alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 35.076,52, indebitamente percepito, oltre interessi legali con decorrenza dal pagamento dei singoli rate.

2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte in via principale da parte di Schenker Italiana ed in via incidentale da parte di SEA.

3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 19.2.2024, sottoscritto digitalmente dalle parti e dai loro procuratori, entrambe le parti hanno dichiarato a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare reciprocamente ai rispettivi ricorsi e di accettare reciprocamente le rinunce medesime, con compensazione integrale delle spese.

4. Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

RG 5817/21Schenker-SEA Est. Cons. Marulli dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno23.02.2024. Il Presidente Dott.Dott. Umberto L .C.G. Scotti RG 5817/21Schenker-SEA Est. Cons. Marulli Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/01/2020) 17-06-2020, n. 11731 medesimi principi devono trovare applicazione anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato, quanto al rito, dall'art.18 d.lgs.n.150/2011, e quindi da svolgersi secondo il rito sommariodi cognizione, ma con chiare connotazioni di specialità, in virtù dell' esigenza di massima celerità della definizione, declinata dal legislatore con la previsione del termine di venti giorni, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, per la conclusione del procedimento stesso.

Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Sez. 3- , Ordinanza n. del 26/01/2021 (Rv. 660390 - 01 ) Presidente:

FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. K. (CASTRIGNANO' COSIMO)contro M. Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/03/2019 063COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale -Controversia relativa al diniego di riconoscimento - di cognizione -Artt. e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento. In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.

RG 5817/21Schenker-SEA Est. Cons. Marulli n buona sostanza, anche nella materia della protezione internazionale, ove si applichi il rito sommario di cognizione ed il ricorrente, anche nel grado d'appello, non mostri interesse ad una decisione di merito -attraverso un comportamento consapevole, e cioè la doppia mancata comparizione preceduta da regolare comunicazione dell'udienza di rinvio — deve ritenersi applicabile il R.G.N.30702/2019 Adunanza Camerale del 30.9.2020 meccanismo estintivo disciplinato dagli artt. 309 e 181 cpc, ordinariamente vigenti nel rito prescelto dal legislatore, dovendosi escludere che la dichiarazione di estinzione del giudizio possa configurare, in tale situazione, un pregiudizio né per i diritti fondamentali del richiedente asilo la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, né per l'inter