Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court properly addressed standing issue on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay costs. The lower court had already ruled on the standing issue, finding the appellant's creditor status established by a final eviction order. The appellants failed to provide new arguments or evidence to challenge this established fact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 l.fall.; Art. 2697 c.c.: The court must deliberate on standing issues on the merits; an appeal is inadmissible if the lower court has already addressed and rejected the standing claim based on res judicata effects of prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
le dell’anno 2023, proposto da Shanker Meena Gauri, Sharma Jorge, nella qualità, rispettivamente, di ex liquidatore e di socio di s.r.l. Savoia, rappresentati e difes i , giusta procure special i in atti, dall’avv. Marco Antonio Dal Ben, rinunciante alle procur e , ma non sostituito, col quale elettivamente si domiciliano in Roma, al viale degli Scipioni, n. 134, presso lo studio dell’avv. Federico De Rossi -ricorrenti- contro s.p.a. Investire SGR, in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore , in proprio e per conto del fondo alternativo di investimento di tipo riservato denominato Shire, rappresentatae difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Marzia Nardelotto, con la Oggetto: Fallimento-Società di gestione di fondo d’investimento chiuso- Legittimazione attiva.RG n. 5552/23 Angelina-Maria Perrino estensore quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo p.e.c. -controricorrente- e nei confronti di Fallimento di s.r.l. Savoia -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata in data23 gennaio 2023, n. 156/23; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Rilevato che: - con la sentenza impugnata la C orte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di s.r.l.
Savoia, su istanza di s.p.a. Investire SGR; -a sostegno della decisione, per il profilo rimasto d’interesse, che concerne la legittimazione ad agire di s.p.a. Investire SGR, ha stabilito che la legittimazione deriva dall’accertamento della qualità di creditore contenuta nel decreto ingiuntivo emesso a conclusione del procedimento di convalida di sfratto, col quale il Tribunale di Vicenza ha ingiunto a s.r.l. Savoia il pagamento della somma di euro 161.387,64 per il mancato pagamento dei canoni relativi all’immobile, di proprietà del Fondo chiuso d’investimento immobiliare “Shire” gestito dall’istante,e condotto in locazione dalla debitrice; - la corte territoriale ha precisato che, benché non si conosca l’esito dell’opposizione al decreto, la pretesa creditoria posta a base dell’istanza di fallimento si deve ritenere ferma, in considerazione dell’intervenuta cancellazione dell’opponente; ha poi aggiunto che Investire ha sempre dichiarato di agire per conto del Fondo Shire, quale società di gestione a norma dell’art. 36, comma 6, del Tuf; - contro questa sentenza l’ex liquidatore e il socio di s.r.l.
Savoia propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano RG n. 5552/23 Angelina-Maria Perrino estensore a un unico motivo, cui replica con controricorsos.p.a. Investire SGR, che deposita altresì memoria. Considerato che: - co n l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., là dove la corte territoriale si è contentata del conseguimento del decreto ingiuntivo, peraltro non definitivo perché opposto, riconoscendo, pure a fronte di contestazione, la legittimazione sostanziale di s.p.a.
Investire SGR, nonostante la mancanza di documentazione del titolo di abilitazione alla gestione del fondo d’investimento a carattere chiuso Shire; -il motivo è inammissibile; - indubbiam ente la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e afferisce al merito della decisione, e spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un., n. 2951/16), con la conseguenza che il giudice è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass. n. 32814/23); - il punto è che nel caso in esame la corte territoriale ha delibato la questione e l’ha ritenuta infondata, facendo leva sull’accertamento della titolarità del rapporto sostanziale compiuto dal giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivoa conclusione del procedimento di convalida di sfratto, che ha ritenuto fermo; -sul punto, si legge in controricorso, nell’intimazione di sfratto per la morosità da cui era scaturita l’emissione del decreto ingiuntivo, s.p.a.
Investire SGR aveva prodotto il contratto di compravendita in virtù del quale era succeduta nel rapporto di locazione con s.r.l. Savoia, che, sia nel costituirsi nel procedimento di convalida, sia nell’opporsi al decreto, nessuna eccezione aveva sollevato in ordine alla legittimazione dell’istante;RG n. 5552/23 Angelina-Maria Perrino estensore -giova quindi rilevare che l’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto, preclusa l’opposizione tardiva, acquista efficacia di cosagiudicata sostanziale non solo sull’esistenza della locazione, ma anche sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimatoe, quindi, sulla loro legittimazione sostanziale (tra varie, Cass. n. 411/17); - al cospetto della delibazione della questione da parte della corte d’appello, i reclamanti si sono limitati a riproporla, senza tener conto della circostanza, evidenziata in sentenza, che il decreto ingiuntivo è conseguito al procedimento chiusosi con l’ordinanza di convalida dello sfratto e senza conseguentemente tener conto dell’effetto di giudicato dinanzi illustrato derivante dall’ordinanza di convalida dello sfratto; - il ricorso è quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Perquesti motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro6700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma,