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Ordinanza — n. 9306/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax interest claims in bankruptcy if calculation method is derivable from statutory references and tax declarations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9306/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court reversed a lower court's dismissal of a tax authority's claim for interest in bankruptcy proceedings. The authority argued that detailed calculation sheets were unnecessary when the interest rate and period were clearly referenced in the tax declaration and statutory law. The court agreed, ruling that complex mathematical operations do not require explicit documentation if the legal basis and data are readily available in the official records.

Regesto Legislator

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Art. 20 d.P.R. n. 602/73; Art. 93 comma 3 n. 3 l.fall.: Interest claims in bankruptcy are admissible without explicit calculation sheets when the rate and period are determinable from statutory references and the taxpayer's own declarations.

Parole chiave

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bankruptcy interest claims tax authority procedural rules calculation method sufficiency statutory reference interpretation tax declaration data usage opposizione tardiva calcolo degli interessi deduzione degli interessi passivi

Disposizioni normative citate

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Art. 20 d.P.R. n. 602/73
E, a tal fine, hanno fatto leva sulla base giuridica che giustifica l’obbligazione di interessi (art. 20 del d.P.R.
Art. 93 comma 3 n. 3 l.fall.
212/00, analoghe a quelle enunciate dall’art. 93, comma 3, n.
Art. 12 Preleggi al codice civile
Art. 1 comma 361 l. n. 244/07
Art. 30 d.P.R. n. 602/73
244/07 per gli atti dell’Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 d.P.R.
art. 2749 c.c
art. 2697 c.c
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
244/07 per gli atti dell’Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 d.P.R.
art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973
3.- In particolare poi, con riguardo a ipotesi, come quelle in esame, in cui il debito per interessi corrisponde a quello dichiarato dallo stesso contribuente con le dichiarazioni ex art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 e 54-bis d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 22281/22
1.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22281/22) hanno anzitutto stabilito, in rapporto alla motivazione del calcolo degli interessi indicati nella cartella di pagamento, che le nozioni di «presupposti di fatto» e «ragioni giuridiche» che compaiono nell’art.
Cass. n. 593/21
602/1973), non richiede che essi debbano essere esplicitati, proprio perché si tratta di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato (vedi anche Cass. n. 593/21 e n.
Cass. n. 3009/22
Cass. n. 7278/22
Cass., 8 marzo 2019, n. 6812
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Testo completo

tato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro Fallimenti di s.r.l. H R, nonché della società di fatto tra Gianfranco Rienzi e s.r.l. Archimedia, s.r.l. Multi Asset, e dei soci illimitatamente responsabili -intimati- per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze, depositato in data 17 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Fatti di causa Oggetto:

Fallimento- Ammissione allo stato passivo di crediti tributari e degli interessi- Criteri di computo degli interessi- - Sufficienza- Necessità di allegazione di fogli di calcolo-Esclusione. Ad. 10.1.2024 Emerge dal decreto impugnato che l’Agenzia delle entrate propose tre domande d’insinuazione tardiva nei Fallimenti rispettivamente di s.r.l. Archimedia, di s.r.l. Multi Asset e di Gianfranco Rienzi, soci della società di fatto tra essi costituita, per crediti erariali, sanzioni e interessi risultanti dalle partite di ruolo allegate. La creditrice ottenne, però, l’ammissione per i soli importi delle imposte, con esclusione degli interessi, per i quali si ritenne che non fosse stato prodotto il metodo di calcoloe che non fossero stati indicati il tasso, il periodo e la quota parte degli interessi relativi aitributi ; e ciò sebbene in sede di osservazioni al progetto di stato passivo l’Agenzia avesse trasmesso al curatore prospetti esplicativi con la rimodulazione degli interessi alla data di apertura della procedura fallimentare, il loro calcolo al tasso del 4% annuo sull’ammontare dovuto a titolo di imposta a norma dell’art. 20 del d.P.R. n. 602/73 e la precisazione che gli interessi erano dovuti a decorrere dalla data di scadenza dei pagamenti fino a quella di dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo che l’Agenzia aveva successivamente proposto. A fondamento della decisione, il giudice dell’opposizione, pur dando atto che, come riferito dall’Agenzia, gli importi oggetto d’insinuazione derivavano dagli esiti dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate e, quindi, si trattava di importi dichiarati e non versati, e che la creditrice aveva allegato, già in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, per ogni singolo credito una tabella recante l’indicazione specifica della sorta capitale e l’indicazione, per quanto generica, dei tassi applicati e dei termini temporali di calcolo (data di scadenza, data della sentenza di fallimento), ha ritenuto che la necessaria speditezza del procedimento di verifica, propria anche del giudizio di opposizione, non sia compatibile con lo svolgimento di calcoli complessi o con l’accesso a informazioni, estranee alla domanda, reperibili online.

Ha quindi osservato che l’autonomia del credito per interessi richiede la specifica determinazione della relativa domanda, di modo che a tal fine non è sufficiente l’indicazione dei soli parametri di calcolo, ma occorre allegare alla domanda un foglio di calcolo, che dia conto delle ragioni in virtù delle quali si perviene alla determinazione degli importi richiesti a quel titolo. Contro questo decreto l’Agenzia delle entrate propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.- Coi quattro motivi, che van n o esaminati insieme, perché frammentazione di un’unica censura, l’Agenzia lamenta: - la violazione o falsa applicazione degli artt. 54, 98 e 99 l.fall., nonché dell’art. 2749 c.c., là dove il tribunale per ammettere gli interessi richiesti ha ritenuto che fosse necessario indicare non soltanto i criteri di calcolo, ma anche i fogli di calcolo (primo motivo); -la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il tribunale ha fondato la decisione su elementi di prova che, al contrario di quanto affermato, evidenziavano l’illustrazione dei criteri di calcolo degli interessi richiesti (secondo motivo); -l’omesso esame del fatto decisivo dato dall’illustrazione dei criteri di calcolo degli interessi domandati (terzo motivo); - la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il giudice ha posto in capo all’Agenzia delle entrate un onere probatorio non dovuto, ossia quello di fornire le modalità di calcolo degli interessi in questione (quarto motivo).

La censura complessivamente proposta è fondata. 1.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22281/22) hanno anzitutto stabilito, in rapporto alla motivazione del calcolo degli interessi indicati nella cartella di pagamento, che le nozioni di «presupposti di fatto» e «ragioni giuridiche» che compaiono nell’art. 7 della l. n. 212/00, analoghe a quelle enunciate dall’art. 93, comma 3, n. 3 l.fall. su cui fa leva il Tribunale («Il ricorso contiene… 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda»), non richiedono l’indicazione dei saggi d’interesse volta per volta modificati in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi.

E, a tal fine, hanno fatto leva sulla base giuridica che giustifica l’obbligazione di interessi (art. 20 del d.P.R. n. 602/1973), la quale, se puntualmente esternata, già li compendia, consentendo la determinazione di quegli stessi saggi secondo le variazioni via via applicabili nel tempo, nonché il computo che è la legge stessa a determinare: «La specificazione dei tassi non può pertanto ritenersi contemplata all’interno del sintagma ragioni giuridiche giustificative della ripresa a titolo di interessi, né può a tanto condurre il canone esegetico dell’interpretazione letterale (art. 12 Preleggi al codice civile» (Cass., sez. un., n. 22281/22, cit., punto 13.1.3). 2.-La circostanza che i saggi d’interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973) pur modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell’Agenzia delle entrate, siano pur sempre soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in forma equipollente (giusta l’art. 1, comma 361, l. n. 244/07 per gli atti dell’Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 602/1973), non richiede che essi debbano essere esplicitati, proprio perché si tratta di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato (vedi anche Cass. n. 593/21 e n. 3009/22) e individuabili in virtù del richiamo della base normativa di riferimento, ossia, nel caso in esame, dell’art. 20 del d.P.R. n. 602/73, che pacificamente l’Agenzia delle entrate aveva indicato nelle tre domande d’insinuazione tardiva. 2.1.- Il richiamo alla disposizione che regola il “tipo” di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque l’agevole individuazione degli elementi essenziali dell’obbligazione complessivamente pretesa (cfr.

Cass n. 7278/22) e il perimetro entro il quale l’amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l’obbligazione degli interessi. Dunque, hanno specificato le sezioni unite, va escluso che si debbano esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi qualora esse siano determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente. 3.- In particolare poi, con riguardo a ipotesi, come quelle in esame, in cui il debito per interessi corrisponde a quello dichiarato dallo stesso contribuente con le dichiarazioni ex art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, i fatti e gli elementi di diritto evocati dall’art. 93, comma 3, n. 3, l.fall. si rinvengono nella dichiarazione, che, quindi, è sufficiente richiamare, insieme con l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in domanda:

«il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale in ordine all’obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l’emittente la cartella fornisca l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella» (Cass., sez. un., n. 22281/22, cit., punto 13.5.1). 4.- La censura è quindi accolta, e il decreto cassato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 1