Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9298/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming administrative jurisdiction over horse racing betting contract disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9298/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against an arbitration award ordering public authorities to pay damages to a horse racing betting concessionaire. The Ministry argued that the dispute involved the exercise of authoritative powers, which should fall exclusively to administrative courts under Article 133 of the Administrative Procedure Code. The court rejected this, ruling that the case concerned the breach of contractual obligations regarding betting collection methods rather than the exercise of public authority.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.; In disputes over horse racing betting concessions, claims for damages due to changes in economic conditions or failure to activate specific betting systems are within ordinary jurisdiction as they concern contractual breach, not the exercise of authoritative powers.

Parole chiave

Generato dall'IA
horse racing betting concessions arbitration award validity ordinary vs administrative jurisdiction contractual breach of public authority authoritative powers exercise giuoco e scommessa ricorso per risarcimento danni gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353
di questa Corte con la sentenza 23418/2020,che ha enunciato, come si è ricordato ancora di recente (Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353),il seguente condivisibile principio di diritto: in tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A.
Cass., Sez. III 14/03/2014, n. 5955
Non è dovuto il raddoppio del contributo da parte delle soccombenti in quanto esse non sono istituzionalmente tenute al loro versamento (Cass., Sez. III 14/03/2014, n. 5955).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso28973/2021 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliati in Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro OMNIBUS S.R.L., MENCARELLI GUIDO, GORRERI ANNA, LUCCHI RENATO, MENCARELLI ALESSANDRA, MENCARELLI PAOLA, LUCCHI ALBERTO, CONTI GIOVANNA ZAIRA, MENCARELLI GIORGIO, MECACCI ALESSANDRO e MECACCI FEDERICA - intimati - RG 28973/21MEF-Omnibus Est. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3116/2021 depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/02/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. E' impugnata per cassazione la sopra riportata sentenza della Corte d'Appello di Roma che, respingendo l'impugnazione della parte pubblica avverso il lodo arbitrale – che su istanza della Omnibus s.r.l., già concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche, ne aveva pronunciato la condanna a tenerlaindenne dai danni sofferti in conseguenza dell'espansione del fenomeno delle scommesse clandestine, dell'ingresso sul mercato di operatori stranieri, nonché della mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate – ha proceduto a confe r mare le determinazioni arbitrali ivi assunte sul presupposto, già enunciato dalle SS.UU. di questa Corte, che le dette istanze, non involgendo l'esercizio di poteri autoritativi, non siano perciò attratte alla competenza esclusiva del giudice amministrativo e non si sottraggano all'area della libera compromettibilità, sicché il lodo contestato va per questo ritenuto immune da censure.

Il ricorso odierno si vale di un solo mezzo, illustrato pure con memoria ai quali non hannointeso replicare gli intimati . RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'unico motivo di ricorso argomenta il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, in ragione della riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie de quibus in quanto, come segnatamente illustrato anche in memoria, in relazione al preteso inadempimento ascritto alle amministrazioni ricorrenti, sarebbe configurabile l'esercizio di poteri autoritativi, con la conseguenza che, per l'anzidetta riserva risultante dall'art. 133, RG 28973/21MEF-Omnibus Est.

Cons. Marulli comma 1, lett. c), cod. proc. amm., farebbe difetto la giurisdizione del giudice ordinario e, di riflesso , pure del giudice privato, il cui responso andrebbe per questo dichiarato nullo.

3. Il motivo non ha pregio. Vanno qui ribadite le ragioni di rigetto dell'analoga questione già conosciuta dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza 23418/2020,che ha enunciato, come si è ricordato ancora di recente (Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353),il seguente condivisibile principio di diritto: in tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicchéla predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.

4. Tanto premesso e ribadito va ancora detto che questo enunciato non si presta a rimeditazione in guisa dell'argomento fatto valere dalle impugnanti nell'odierna impugnazione (essere espressione dell'esercizio di poteri autoritativi l'attivazione delle modalità alternative di raccolta delle scommesse), giacché anche di esso si RG 28973/21MEF-Omnibus Est. Cons. Marulli sono date cura le SS.UU. replicando – senza che rispetto a ciò la memoria aggiunga alcunché –che le «argomentazioni che precedono si prestano, infine, in modo ancor più evidente, ad annettere nello stesso ambito di giurisdizione quella porzione di controversia relativa, segnatamente, alle pretese risarcitorie avanzate dalle agenzie ippiche in ragione del dedotto inadempimento dei ministeri concedenti circa la mancata attivazione delle possibilità, per i concessionari, di accettare scommesse ippiche a quota fissa, nonché scommesse "per telefono o per via telematica", in quanto integranti obbligazioni a carico delle stesse amministrazioni (contemplate dalla convenzione in base alla normativa regolamentare di riferimento), che, come tali, andavano a definire il complessivo perimetro dei reciproci diritti e obblighi del rapporto concessorio, rilevante nella fase attuativa del rapporto medesimo».

5. Il ricorso va dunquerespinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo da parte delle soccombenti in quanto esse non sono istituzionalmente tenute al loro versamento (Cass., Sez. III 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Cosi deciso in Roma nel