Cassation court dismisses appeal against revocation of restoration grant due to incompatibility with B&B activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Caterina Pensa's appeal against the revocation of a restoration grant awarded by the Municipality of Venice. Pensa argued that her residence in the property while operating a Bed and Breakfast did not violate the unilateral commitment requiring the building to be used for habitation. The court ruled that the specific funding band explicitly excluded properties used as Bed and Breakfasts, rendering the activity incompatible with the grant's purpose of fostering residential use.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 6, L. n. 798/1984; Art. 27, comma 2, L.R. Veneto n. 11/2013: A unilateral commitment to dedicate a property to residential use is incompatible with operating a Bed and Breakfast when the specific funding band explicitly excludes such activities, justifying the revocation of the public grant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8487/2022 R.G. proposto da : PENSA CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PROPERZIO, 27, presso lo studio dell’avvocato RANNI MARCO (RNNMRC71H29F839N) rappresentata e difes a dall'avvocato CURATO FRANCESCO (CRTFNC58R16L174F) -ricorrente- contro COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO (GTTSFN63L16H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IANNOTTA ANTONIO (NNTNTN60S07L736V), ONGARO NICOLETTA (NGRNLT60B64F241K) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO VENEZIA n. 2718/2021 depositata il26/10/2021.
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La signora Caterina Pensa conveniva in giudizio il Comune di Venezia, contestando la revoca del contributo erogatole per il restauro di un immobile di sua proprietà, sito in Dorsoduro n. 3545, Venezia, per avere ivi avviato un’attività di B B. L’Amministrazione comunale le aveva contestato la violazione dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalle parti davanti al notaio in data 1.10.2001 che, in attuazione del bando per l’assegnazione dei fondi stanziati ex art. 11 L. n. 798/1984, la impegnava a destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge o parenti stretti.
Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda, rilevando la legittimità del provvedimento di revoca del contributo. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 26.10.2021, avverso la quale la Pensa ha proposto ricorso, resistito dal Comune di Venezia con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente, deducendo violazione di legge e dell’art. 4 della convenzione inter-partes, stipulata ex art. 11, comma 6, L. n. 798/1984, sostiene che l’attività di B B è compatibile con la residenza del titolare nell’unità immobiliare, in camera a lui riservata, durante il periodo di esercizio dell’attività, a norma dell’art. 27, comma 2, L.R. Veneto n. 11/2013, e che la permanente destinazione abitativa dell’immobile utilizzato come B B sarebbe confermata dall’art. 31, comma 4, L.R. citata; inoltre, l’atto unilaterale d’obbligo non porrebbe alcun divieto di svolgere attività economiche nell’abitazione.
Il motivo è infondato. La Corte veneziana ha argomentato la decisione impugnata evidenziando la connessione tra l’atto unilaterale d’obbligo – che obbligava il contraente «a destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge o di parenti in linea retta e/o collaterale entro il secondo grado» – e il bando che, per l’assegnazione dei fondi stanziati per gli interventi di restauro e risanamento del patrimonio immobiliare privato ubicato nel centro storico e nelle isole del Comune di Venezia, ai sensi della L. n. 698/1984 (artt. 6 e 11), escludeva il contributo per gli immobili utilizzati «come alberghi – pensioni – affittacamere – foresteria – ecc.» e, quindi, anche e necessariamente come B B.
E’ quindi possibile superare gli argomenti difensivi, di tipo sistematico, secondo cui la destinazione ad uso abitativo proprio del titolare (che, nella specie, aveva conservato la residenza anagrafica nell’immobile) sarebbe astrattamente compatibile, secondo la L.R. n. 11/2013, con l’esercizio dell’attività di B B e secondo cui la Pensa non aveva dovuto mutare la destinazione d’uso dell’immobile. Non è infatti rilevante che il percettore risieda nell’immobile (in una o più stanze), come evidenziato dai giudici d’appello, o che l’attività di B B possa essere in astratto compatibile con la residenza nell’immobile (cfr. anche l’art. 25, comma 4, L.R.
Veneto n. 33/2002), quando l’attività di B B sia vietata dalla legge del bando e il percettore del contributo si sia comunque obbligato a destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, coerentemente con lo scopo legale del beneficio in questione di favorire la residenzialità nella città di Venezia. Agli argomenti difensivi suesposti la Corte d’appello ha comunque efficacemente replicato osservando che «Se l’immobile è stato destinato a B B non è più destinato esclusivamente ad abitazione della Pensa e del suo stretto nucleo familiare.
E’ una struttura ricettiva complementare» e che «l’immobile è destinato (anche) all’alloggio di turisti estranei al nucleo familiare». Il Comune di Venezia ha esercitato legittimamente il potere di fissare le condizioni previste dalla L. n. 798/1984 per l’erogazione del contributo a sostegno della residenzialità a Venezia, tramite il bando che vietava di destinare l’immobile a B B, cui è collegato l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dall’interessata. Il bando costituisce lex specialis informativa della interpretazione dell’atto d’obbligo (o della convenzione), entrambi attuativi della L. n. 798/1984 cui può farsi risalire la incompatibilità dell’esercizio dell’attività di B B con la tipologia di contributo erogato, con l’effetto di renderne giustificata la revoca in base a un principio generale immanente al sistema delle erogazioni pubbliche.
Si ha un difetto funzionale della causa della erogazione che obbliga il percettore a «restituire al comune (…) il contributo ricevuto (…)», com’è previsto nel caso in cui egli «non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene» (art. 11, comma 7, L. del 1984). In conclusione, condividendosi le conclusioni del Procuratore Generale, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4000,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quel