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Ordinanza — n. 9221/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax credit admission by ruling debt recognition requests interrupt prescription regardless of content verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9221/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the lower court's dismissal of a tax authority's claim for admission to the bankrupt estate's passive list. The lower court had rejected the claim because it could not verify the content of the debtor's debt recognition requests, deeming them insufficient to interrupt the five-year prescription period. The Supreme Court reversed this, establishing that the mere presentation of such requests constitutes a legal act of recognition that interrupts prescription, regardless of whether the court can examine their specific content.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; The presentation of a debt recognition request by the debtor, even without content verification by the court, constitutes a legal act of recognition that interrupts the five-year prescription period, and its effects bind the bankruptcy trustee.

Parole chiave

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prescription interruption debt recognition request bankruptcy passive list tax credit admission lower court error rateizzazione del debito riconoscimento di debito credito documentario

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Questa Corte è difatti ferma nell’affermare che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.
Art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p
Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.
art. 360 c.p
art. 2944 c.c
Questa Corte è difatti ferma nell’affermare che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26013/15
Cass. n. 10327/17
Cass. n. 20260/21
Cass. n. 14991/22
Cass. n. 37389/22
Cass. n. 12567/23
Cass. n. 12735/20
3.1.-È, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.
Cass. n. 16098/18
Cass. n. 5160/22
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Testo completo

a Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a s.p.a. Riscossione Sicilia ex art. 1 l. 22 ottobre 2016, n. 193, in persona d’una procuratrice speciale del direttore pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione, dall’avv. Maria Tarantino, presso lo studio della quale in Palermo, alla via Francesco Petrarca, n. 31, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. F.lli Bertè, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Antonia Gaetana La Cava -controricorrente- Oggetto: Fallimento- Ammissione allo stato passivo di crediti tributari- Prescrizione- istanza di rateazione e di definizione agevolata –Rilevanza. Ad. 10.1.2024 per la cassazione del decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositato in data 2 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che s.p.a. Riscossione Sicilia chiese di essere ammessa al passivo del Fallimento di s.r.l.

Fratelli Bertè, dichiarato con sentenza del 5 luglio 2019, per i crediti oggetto di cartelle di pagamento sottese a estratti di ruolo con piano di rateazione del debito, ma che il giudice delegato rigettò la domanda per la gran parte, perché ritenne maturata la prescrizione, escludendo la sussistenza di atti interruttivi. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione che s.p.a. Riscossione Sicilia ha proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo. I l tribunale ha osservato che le istanze di rateazione dei debiti tributari proposte dalla società poi fallita dopo la notificazione delle cartelle- le quali , ad avviso dell’opponente, avevano prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione - non risultavano dalla documentazione allegata a sostegno della domanda, nella quale comparivano le sole note di accoglimento delle istanze, di cui, pertanto, non gli era consentito di verificare l’idoneità del contenuto ad integrare un atto di riconoscimento del debito.

Per conseguenza, in relazione ai crediti oggetto delle cartelle rispettivamente notificate in data 21 febbraio 2009, 26 gennaio 2010, 24 aprile 2010, 10 dicembre 2010, 14 marzo 2011, 11 luglio 2011, ha considerato maturato il termine di prescrizione quinquennale alla data della proposizione della domanda d’insinuazione al passivo. Contro questo decreto s.p.a. Riscossione Sicilia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui il Fallimento risponde con controricorso, che illustra con memoria. Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce in sostituzione di s.p.a.

Riscossione Sicilia e deposita memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.- Va respinta l’istanza della ricorrente di fissazione del giudizio in pubblica udienza, poiché non sono coinvolte questioni di particolare rilevanza; né a tal fine rileva la pendenza dei giudizi analoghi indicati nell’istanza. 2.- Infondato è il primo motivo di ricorso , col quale la ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione in cui, in relazione alle cartelle di pagamento ivi indicate, sarebbe incorso il tribunale nel far leva sulla mancanza di produzione delle istanze di rateazione, benché il curatore non avesse proposto al riguardo alcuna eccezione.

Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/21; n. 13371/23); nessuna ultrapetizione si configura qualora il giudice censisca e qualifichi i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti,trattandosi dell’attività volta a garantire l’esatta applicazione della legge (tra varie, Cass. n. 5153/19). 2.1.- L’ulteriore profilo del motivo concernente l’omessa considerazione della documentazione depositata a prova dei pagamenti compiuti da F.lli Bertè in bonis in esecuzione delle domande di rateazione non pertiene al denunciato vizio di ultrapetizione ed è inammissibile, perché non veicolato in apposita censura ex art. 360 c.p.c.

Il motivo è respinto. 3.-Col secondo e col quarto motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta: - la violazione o falsa applicazione degli artt. 2944, 2945, comma 1, c.c., 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/905 e 28 della l. n. 690/81,là dove il tribunale ha escluso che, in difetto di produzione delle istanze di rateazione dei debiti tributari, la valenza delle stesse di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione non potesse evincersi dal loro accoglimento, benché le relative note riportassero tutti i carichi che ne costituivano oggetto nei piani di rientro relativi (secondo motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, 2735 c.c. e 93 l.fall., quanto all’opponibilità al curatore del riconoscimento del debito scaturente dalla presentazione delle istanze di rateazione e di definizione agevolata (quarto motivo).

La censura complessivamente proposta è fondata. Si dà atto nel decreto impugnato che agli atti v’erano note di accoglimento con numeri di protocollo delle istanze di rateizzazione dei debiti presentate rispettivamente il 12 febbraio 2013 e il 30 marzo 2015; lo stesso tribunale, quindi, non dubita che le istanze fossero state effettivamente presentate nelle date suindicate, antecedenti a quella di dichiarazione del fallimento, ma fa leva sul fatto di non poterne verificare il contenuto. In realtà, il contenuto delle istanzenon è rilevante al fine di riconoscerne, o escluderne, la valenza di atto interruttivo. 2.1.- Quel che conta è che le istanze sono state presentate ; la ricorrente riferisce anche che esse sono state seguite da parziali pagamenti.

Questa Corte è difatti ferma nell’affermare che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22). 3.-È poi principio consolidato che gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sull’organo della procedura – della sua inesistenza o invalidità (tra le ultime, Cass.n. 12567/23; nn. 34608-34609/23, 34611/23, 34624/23, 34692/23). 3.1.-È, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.

E ciò perché l’istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22). 4.- La censura complessivamente proposta va quindi accolta e comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in ordine alla notificazione di ulteriori e successivi atti interruttivi, nonché del quinto motivo, concernente l’avvenuta compensazione delle spese.

Il decreto è quindi cassato, e il giudizio è rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione. Per questi motivi La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il quarto, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale Barcellona Pozzo