Cassation appeal dismissed because the bank was not a formal party in the lower opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant bank had not formally participated as a party in the lower court's opposition proceedings. Although the bank claimed to have intervened later, the lower tribunal explicitly excluded it from the proceedings, and the opposing party contested the timing of any alleged intervention. The court ruled that standing to appeal requires formal participation in the prior judgment, regardless of the underlying substantive rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 12, l. fall.; Art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.: The right to file a cassation appeal belongs exclusively to parties who have formally assumed the quality of party in the preceding instance, as appeal is a procedural power not granted to non-participants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5781/2021 R.G. proposto da : BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE s.p.a. , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell’AvvocatoGianluigi Iannetti, che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO di BASSA s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Ambrosini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale congiunta al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Vicenza in R.G. n. 4356/2020 depositatoil 25/1/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il giudice delegato al fallimento di Bassa s.r.l. in liquidazione respingeva, per difetto di idonea documentazione, il credito insinuato al passivo della procedura da Agenzia delle Entrate –Riscossione, che era stato iscritto a ruolo da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., quale gestore del fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996,dopo aver corrisposto a Banca Valsabbina s.p.a. quanto dovuto per il residuo ammontare di due finanziamenti erogati alla compagine poi fallita e garantiti dal fondo.
2. Il Tribunale di Vicenza ha a sua volta respinto l ’opposizione proposta da Agenzia delle Entrate – Riscossione contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Il giudice del merito, ritenuto preliminarmente che non occorresse estendere il contraddittorio all’ente impositore o alle banche coinvolte nelle operazioni di garanzia, ha osservato che il presupposto che legittimava la domand a di ammissione era costituito dalla prova dell’eseguito pagamento, da parte del garante, in favore della banca finanziatrice; prova che nel caso di specie , come eccepito dal curatore, non era stata offerta, dato che, oltre all’estratto del ruolo, erano state prodotte soltanto due dichiarazioni unilaterali di Mediocredito Centrale s.p.a.
3. Banca del Mezzogiorno –Mediocredito Centrale s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 25 gennaio 2021, prospettando un articolato motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il Fallimento di Bassa s.r.l. in liquidazione. L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
4. Parte ricorrente si è limitata a produrre la prima e l’ultima pagina del provvedimento impugnato. Questa produzione, seppur incompleta, non giustifica una dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., sia perché le ragioni della decisione possono essere evinte dalla motivazione della stessa riportata per intero nel ricorso, alle pagine 11 e 12, e nel controricorso, a pag. 6 (v. Cass. 14347/2020, Cass. 14426/2018), sia perché l’elemento dirimente per la soluzione della controversia risulta comunque indicato nella prima pagina del provvedimento impugnato, che è stata prodotta.
5. Il ricorso è però inammissibile. Il decreto del Tribunale di Vicenza indica a chiare lettere che le parti del giudizio di opposizione erano costituite dall’Agenzia delle Entrate e dal fallimento di Bassa s.r.l. in liquidazione. Non ha invece preso parte al giudizio Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., né il tribunale ha ritenuto di estendere il contraddittorio nei suoi confronti, quale ente impositore. Orbene, la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. 17974/2015; nello stesso senso si vedano Cass.7467/2017, Cass. 11525/2014).
L’odierna ricorrente, rimasta estranea al giudizio di opposizione, non era dunque legittimata a presentare ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 99, comma 12, l. fall..
6. Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a . sostiene, a dispetto del contenuto del decreto impugnato, di aver depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio di opposizione (pag. 8 del ricorso). Un simile assunto - espressamente contestato dalla procedura controricorrente, la quale ha fatto presente (a pag. 5 del proprio atto difensivo) che l’atto di intervento in via adesiva è stato depositato soltanto in data 27 gennaio 2020, in epoca successiva al deposito della decisione impugnata -, quand’anche corrispondente alla realtà processuale, non muterebbe l’esito del giudizio.
Infatti, l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti al la qualificazione dell'intervento o al la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione, come nel caso di specie, ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 5992/2012).
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c