Italian court suspends revocation appeal to allow parties to settle the trademark dispute amicably.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted a request to postpone the hearing of a revocation appeal filed by Andrea Palermo against a prior rejection of his claim. The parties, representing a global watch group and an individual, are currently engaged in private negotiations to settle the underlying trademark nullity and infringement dispute. Consequently, the court suspended the proceedings to facilitate a friendly resolution and formalize any potential agreement before the appeal is decided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When parties in a revocation appeal demonstrate active negotiations for a settlement, the court may suspend the hearing to allow for a friendly resolution of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11318/2023 R.G. proposto da PALERMO ANDREA, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Eduardo La Bua , con do- micilio eletto in Roma, viaApuania, n. 12 ; –ricorrente – contro CITIZEN WATCH LTD. (già Citizen Holding Co. Ltd.), in persona del legale rappresentante p.t. Toshihiko Sato, rappresentata e difes a da gli Avv. Mas- simo Sterpi, Decio Nicola Mattei e Angela Tasillo, con domicilio eletto in Roma, viadelle Quattro Fontane, n. 20 , presso lo studio Gianni Origoni ; –controricorrente – e CAPPELLUTI ALDO;
–intimato – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 34867/22 , depositata il 25 novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che la Citizen Holding Co. Ltd., holding di un gruppo di società operanti in tutto il mondo nel settore degli orologi, oltre che di dispositivi e componenti anche elettrici, utilizzati nel campo industriale, nonché titolare dei marchi italiani e comunitari Citizen, convenne in giudizio la Citizen Multi- media S.r.l., la Citizen Multimedia Italia S.r.l., Andrea Palermoe Aldo Cap- pelluti, per sentir dichiarare lanullità di una serie di marchi ed accertare la contraffazione e l'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 2 cod. civ., con la pronuncia dell'inibitoria dell'uso dei marchi e la condanna dei con- venuti al risarcimento dei danni; che con sentenza del 3 gennaio 2018, il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità dei marchi, accertando la contraffazione e l'illecito concorrenziale, inibendo l'uso dei marchi e condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 4.284.331,00, oltre interessi; che le impugnazioni separatamente propostedal Palermo e dal Cappelluti furono riunite dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 13 settem- bre 2019 rigettò la prima ed accolse la seconda; che il ricorso per cassazione proposto dal Palermo nei confronti della Ci- tizen Watch Ltd. (già Citizen Holding Co.
Ltd.) fu rigettato da questa Corte con ordinanza del 25 novembre 2022, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Citizen; che avverso la predetta ordinanza il Palermo ha proposto ricorso per re- vocazione, affidato ad un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso la Citizen, mentre il Cappellutinon ha svolto attività difensiva. Considerato che,con atto depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023, i difensori del Palermo e della Citizen hanno chiesto il differimento dell'adu- nanza camerale, già fissata per il 10 novembre 2023, riferendo che sono in corso tra le parti trattative per la definizione in via transattiva del giudizio e della vertenza da cui esso trae origine;che, come precisato dalle parti, la Citizen ha già predisposto un progetto di accordo, allegato all'istanza, sottoponendolo all'esame del Palermo e del Cappelluti e dei loro difensori, ai fini della discussione delle singole clausole e dell'introduzione di eventuali modifiche; che la pendenza delle predette trattative, all'esito delle quali, in caso di stipulazione dell'accordo, il Palermo si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno il rinvio dell'adunanza camerale, in modo tale da con- sentire alle parti di definire bonariamente la controversia e diformalizzare la predetta rinuncia e la relativa accettazione.