Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8941/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy plan feasibility review by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8941/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court omitted a substantive review of the bankruptcy plan's feasibility. The appellant argued the appellate court failed to evaluate specific documents proving the plan's viability, yet the court found its reasoning fully logical and free from motivational anomalies. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to reimburse the costs incurred by the bankruptcy trustee and the creditor banks.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2, c.p.c.; Art. 153, c.p.c.: The Supreme Court rejects appeals alleging the lower court omitted a substantive review of bankruptcy plan feasibility when the appellate court has already provided a complete and intelligible logical-legal examination of the matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy plan feasibility omission of review motivational anomaly inadmissible appeal concrete case facts

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2, c.p.c.
CONSIDERATO CHE 11.Con l’unico motivo l a ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Art. 153, c.p.c.
Art. 13, 1° co. quater, d. P.R. 30.5.2002, n. 115
111 Cost., dell’art. 132 cod.
Art. 13, 1° co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
111 Cost., dell’art. 132 cod.
art. 111 Cost
la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.
art. 132 cod. proc. civ
111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21.7.2006, n. 16672
Cass. 21.7.2006, n. 16672),la corte distrettuale ha – così come si è premesso e ribadito -compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.
Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

proposto da: PARCOCOMMERCIALE MEGLIADINO s. r . l . (a socio unico) – c . f . 0 573 9 760964 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, alla via della Scrofa, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Diddi e dell’avvocato Pier Gerardo Santoro che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro FALLIMENTO PARCO COMMERCIALE MEGLIADINO s.r.l., in persona delcuratore dottor Livio Perri, elettivamente domiciliato in Roma, al largo Angelo Fochetti, n. 29, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Arnò,che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar Federico Basile in data 1.10.2018.

CONTRORICORRENTE e INTESA SANPAOLO s.p.a. – c.f. 00799960158/p.i.v.a. 10810700152 – anche quale incorporante la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. - in persona dell’avvocato Andrea Urbani giusta procura a rogito notar Ettore Morone del 27.7.2017, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Paolo Gnignati e dell’avvocato Antonio Auricchio che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e AQUILEIA CAPITAL SERVICES s.r.l.

–c.f./p.i.v.a. 02338310309 –in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza giusta procure a rogito notar Rigonat del 5.9.2017 e del 13.6.2018, di EAGLE SPV s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 09883850969 – (cessionaria pro soluto dei crediti di “Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia” s.p.a., di “Deutsche Bank” s.p.a. e di “Penelope SPV” s.r.l.), elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Due Macelli, n. 66, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Lanziche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e DEUTSCHE BANKs.p.a. – c.f./p.i.v.a. 0 134074056 - in persona del dottor Achille Murro giusta procura a rogito notar Alfonso Colombo del 4.4.2018 , elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Paolo Gnignati e dell’avvocato Antonio Auricchio che disgiuntamente e congiuntamente la rappresenta no e difend ono in virtù di procura speciale a margine del controricorso.CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.5160/2018 della Corte d’Appello di Roma , udita la relazione nella camera di consiglio del 12 dicembre2023 del consigliere dott.

Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con ricorso del 6.12.2016 al Tribunale di Roma la C a ss a di Risparmio del Venetos.p.a.deduceva di esser creditrice d i Parco Commerciale Megliadino s.r.l. per l’importo di euro 1.295.341,33, quale saldo debitore del conto corrente n. 804/6152/90402082(cfr. ricorso, pag.

3) e chiedeva di dichiarar e il fallimento della società debitrice. 2.Con separati ricorsi , poi riuniti al precedente, anche Intesa Sanpaolo s.p.a. , Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e Deutsche Bank s.p.a. deducevano di essere creditrici d i Parco Commerciale Megliadino s.r.l. e ne domandavano il fallimento(cfr. ricorso, pag. 4). 3.Con ricorso depositato in data 23.5.2017 , Parco Commerciale Megliadino s.r.l. chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con “riserva”(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) .

4. I ndi , Parco Commerciale Megliadino depositava piano concordatario di natura liquidatoria,avente ad oggetto la cessione della partecipazione , pari al 70% del capitale, detenuta nella RetailPark Megliadino s.r.l . (c fr. ricorso, pa g g. 5- 7 ) . In particolare, nel piano era esplicita to che Parco Commerciale Megliadino s.r.l. e Megliadino 2 s.r.l.,con atto del 25.8.2016, avevano costituito la Retail Park Megliadino s.r.l., alla quale il Parco Commerciale Megliadino aveva conferito i l proprio ram o d’azienda , costituito dagli immobili organizzati nel Centro Commerciale Megliadino ubicato in Megliadino San Fidenzio (PD).In particolare, nel piano era prefigurata la realizzazione di attivo sufficiente per il pagamento integrale dei creditori prededucibili e prelatizi e per il pagamento nella misura del 30% dei creditori chirografari(cfr. ricorso, pag. 7).

5. Nel termine accordato , Parco Commerciale Megliadino depositava integrazione al piano, ove si chiariva che la proposta si fondava peraltro sulla liquidazione del complesso immobiliare denominato Centro Commerciale Megliadino facente capo alla Retail Park Megliadino(cfr. ricorso, pag. 7).

6. All’esito dell’udienza ex art. 162 l.fall. il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la proposta e con separata sentenza dichiarava il fallimento d i Parco Commerciale Megliadino s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 8). 7.La società proponeva reclamo ex art. 18 l.fall. Resisteva il curatore del Fallimento. Resistevano laCassa di Risparmio del Veneto s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. ed Aquileia Capital Services s.r.l., mandataria con rappresentanza di Eagle SPV s.r.l. 8.Con sentenza n. 5160/2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo e condannavala reclamante a rimborsare alle controparti le spese di lite.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di reclamo, con cui s i era addotto che la sentenzadichiarativa di fallimento era priva di motivazione , che viceversa, alla stregua dell’espresso richiamo alla proposta di concordato, la sentenza di fallimento era senz’altro motivata , tant’è che il reclamante aveva provveduto a confutarla nel merito (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). Evidenziava la corte, in ordine al terzo, al quarto ed al quinto motivo di reclamo, che correttamente il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Evidenziava che la verifica del tribunale aveva riguardato profili di ordine giuridico,non già la fattibilità economica (cfr. sentenza impugnata, pag. 4 ) , e che la relazionedel professionistaex art. 161, 3° co., l.fall.

“ presentava elementi di incertezzatali da nonpotere ritenersi attestata la fattibilità del piano ” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Evidenziava invero che l’attendibilità del la relazione del professionista risultava inficiata dalla incompletezza della documentazione e dalla inesatta rappresentazione dell’attivo e del passivo, ilche rendeva incerto i l prefigurato soddisfacimento dei creditori(cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 - 5 ) . Evidenziava segnatamente che l’esposizione nei confronti delle banche ammontava ad euro 22.614.693,96 non già ad euro 14.000.000,00, siccome l’accordo transattivo del 16.5.2016,giusta la clausola risolutiva espressa , era stato risolto con dichiarazione del 20.6.2016 atteso il mancato pagamento della prima delle due rate (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava poi che l’asserita nullità del mutuo fondiario non ne avrebbe impedito la conversione in mutuo ipotecarioe che la proposta di concordato non valeva ad assicurare ai chirografari il pagamento nella percentuale minima del 20%(cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava in ordine all’attivo concordatario, in primo luogo, che la stima, in euro 5.761.502,26, del valore della partecipazione nella Retail Park Megliadino non era attendibile, siccome tal ultima societàversava in concordato preventivo ed il suo patrimonio immobiliare era vincolato al soddisfacimento dei suoi creditori ipotecari, nei cui confronti la partecipata era esposta per un ammontare, non contestato, superiore adeuro 22.000.000,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).Evidenziava in ordine all’attivo concordatario, in secondo luogo, che del tutto incerto era il soddisfacimento del credito di euro 3.447.206,64 vantato dalla reclamante nei confronti della Retail Park Megliadino(cfr. sentenza impugnata, pag. 5). 9.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Parco Commerciale Megliadino s.r.l.; ne ha chiesto, sulla scorta di un unico motiv o , la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Fallimento di Parco Commerciale Megliadino s.r.l., Intesa Sanpaolo s.p.a., quale incorporante la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.e in proprio, Aquileia Capital Services s.r.l., mandataria con rappresentanza di Eagle SPV s.r.l., e Deutsche Bank s.p.a. hanno depositato separati controricorsi; hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoo di rigettarlo, con il favore delle spese. 10.Il Fallimento e Deutsche Bank s.p.a. hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 11.Con l’unico motivo l a ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 16 l.fall.

Deduce che ha erratola Corte di Romaa ritenere che la sentenza dichiarativa di fallimento, priva com’era degli elementi prefigurati dall’art. 132 cod. proc. civ., peraltro delle ragioni di fatto e delle conclusioni delle parti, fosse stata adeguatamente motivata(cfr. ricorso, pag. 10). Deduce segnatamente che la sentenza con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento,è sol o apparentemente motivata , giacché senza alcun riferimento agli elementi emersi dall’istruttoria prefallimentare e con riferimento a società - la “Megliadino 2” s.r.l.

– avente evidentemente diversa denominazione sociale (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce al contempo che la sentenza della Corte di Roma ha omesso qualsivoglia valutazionedi merito sui documenti contabili attestanti la fattibilità del piano, sicché la medesima statuizione è sorretta da argomenti astratti meramente apparenti (cfr. ricorso, pag. 13). 12.Il motivo di r icorso è inammissibile .

13. Inevitabile è il riferimento all’elaborazione di questa Corte ancorché antecedente all’inizio del percorso riformatore in materia fallimentare. Ovvero all’insegnamento secondo cui la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di motivazione può essere determinata soltanto dalla totale carenza di quest’ultima e non anche dalla sua mera insufficienza (cfr. Cass.4.2.1999, n. 972). Ovvero all’insegnamento secondo cui l’eventuale difettosa motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento, susseguendo questa ad un giudizio di carattere sommario e anticipato, ben può essere integrata e completata nel successivo giudizio di opposizione che dà adito al vero e proprio contraddittorio con pienezza di cognizione, di talché il vizio di motivazione rilevante e deducibile in Cassazione può essere solo quello riguardante la sentenza pronunciata in grado d’appello dal giudice dell’opposizione(cfr.

Cass. 26.7.1983, n. 5123). Evidentemente,il riferimento a tal ultimo insegnamento viepiù è pertinente in considerazione dell’effetto devolutivo pieno del reclamo exart. 18 l.fall. (cfr. a tal riguardo Cass. 24.5.2012, n. 8227). Etanto pur al di là del rilievo per cui la sentenza di secondo grado assorbe e sostituisce quella resa in primo grado, ancorché si limiti a confermarla(cfr. Cass. 7.6.2002, n. 8265).Nei termini tutti testé enunciati, dunque, non merita alcun seguito l’a ddott a asserita difformità della sentenza dichiarativa di fallimento dal principio-cardine di cui all’art. 111 Cost.(cfr. ricorso, pag. 10). 14.In ogni caso questo Giudice spiega quanto segue.

Da un canto, che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo –il che senza dubbio non è nella specie -che abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, ovvero si sia tradotta in un vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti oppure per difetto di motivazione in ordine a punti decisivi dalle parti prospettati (cfr. Cass. 22.9.2015, n. 18609;

Cass.23.2.2007, n. 4208). D’altro canto, chela conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’ “iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.

Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8294; Cass. (ord.) 9.2.2021, n. 3126, secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse). In questi termini del pari non meritanoalcun seguito lecensure circa l ’ omessa enunciazione nella sentenza dichiarativa di fallimento “[del]le posizioni, [del]le difese e [del]le conclusioni proposte nel giudizio di primo grado” (così ricorso, pag.

11) e circa l’omess o “riferimento, anche solo in senso critico, all’attività processuale e alle argomentazioni difensive della fallita” (così ricorso, pag. 11). 15.Questa Corte spiega altresì che rientra nell’alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass.(ord.) 24.8.2018, n. 21175; Cass. (ord.) 28.4.2021, n. 11216, secondo cui, in tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano;

Cass. 25.9.2013, n. 21901, ove si specifica che il riscontro della realizzabilità della causa concreta va effettuato in tutte le fasi in cui si articola la procedura).6.Ebbene, su tale scorta, si rimarca che la Corte di Roma, alla stregua dei rilievi motivazionali dapprima analiticamente riferiti e correlati pur alla relazione del professionistaex art. 161, 3° co., l.fall., ha dato congruamente conto dell e ragioni che deponevano per la manifesta in a ttitudine del piano ai fini del raggiungimento dei risultati prefigurati ovvero della sostanziale irrealizzabilità della causa concreta della proposta concordataria.

In tal guisa del tutto ingiustificatamente il ricorrente prospetta che la corte d’appello “ha omessoqualsiasi valutazione di merito sui documenti attestanti la fattibilità del piano” (c osì ricorso, pag. 1 3 ) ; del tutto ingiustificatamente prospettache la corte d’appello non ha enunciato “quali siano gli elementi di incertezzache avrebbero caratterizzato negativamente la fattibilità del piano” (così ricorso, pag. 14). 17.Ben vero, la motivazione dell’impugnato dictumè immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale”rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, con riferimento all’anomalia della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672),la corte distrettuale ha – così come si è premesso e ribadito -compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. 18.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare a ciascuna contro parte le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto, per i controricorrenti che vi hanno provveduto, del deposito della memoria. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente, Parco Commerciale Megliadino s.r.l. , a rimborsare a i controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano:in favore del Fallimento Parco Commerciale Megliadino s.r.l. incomplessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; in favore di I ntesa Sanpaolo s.p.a., in proprio e quale incorporante la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., in complessivi euro 10.2 0 0,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; in favore di Aquileia Capital Services s.r.l., mandataria con rappresentanza di Eagle SPV s.r.l., in complessivi euro 7.70 0,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; in favore di Deutsche Bank s.p.a. in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R.30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d