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Ordinanza — n. 8931/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses wife's appeal on usucapion claim against husband's bankruptcy assets under civil code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8931/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Lina Elvira Bonetti's appeal against the bankruptcy court's refusal to recognize her usucapion rights over her late husband's business assets. While the lower court initially dismissed her claim based on marital community property rules, it later ignored her subsidiary request for usucapion, which the Cassation Court found fatal to her case. The court held that the statutory prohibition on usucapion between spouses remains valid and that the lower court's failure to rule on this specific request constituted a procedural violation warranting dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 1165 cod. civ.; Art. 2941, n. 1 cod. civ.: The prohibition on usucapion between spouses under Art. 2941 remains in force to prevent acquiring rights against a spouse's estate, and a court's failure to rule on a subsidiary usucapion claim constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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usucapion between spouses marital community property bankruptcy estate assets procedural violation civil code provisions patrimonio coniugale divisione della proprietà apporto

Disposizioni normative citate

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Art. 1165 cod. civ.
L’art. 1165 cod. civ. stabilisce che “l In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Art. 2941, n. 1 cod. civ.
civ.: il disposto dell’art. 2941, n.
Art. 781 cod. civ.
civ., preordinato a impedire l’acquisto per usucapione al fine diconseguire il risultato vietato dall’art. 781 cod. civ., non sarebbe più applicabile –a dire del ricorrente - una volta che questo divieto è venuto meno, essendo preferibile valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
art. 781 cod. civ
civ., preordinato a impedire l’acquisto per usucapione al fine diconseguire il risultato vietato dall’art. 781 cod. civ., non sarebbe più applicabile –a dire del ricorrente - una volta che questo divieto è venuto meno, essendo preferibile valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia.
art. 1165 cod. civ
Il motivo non è fondato. L’art. 1165 cod. civ. stabilisce che “l In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 28838/2017
Questa Corte (con ordinanza n. 28838/2017) rigettava il ricorso proposto avverso questa decisione ; cassa va , tuttavia, il decreto impugnato in accoglimento della doglianza con cui la Bonetti aveva lamentatol’omessa pronuncia sulla domanda di usucapione proposta in via subordinata con l’opposizione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17476/2018 R.G. proposto da : BONETTI LINA ELVIRA, elettivamente domiciliata in R oma, piazza Regina Margherita n. 27, presso lo studio dell’Avvocato Massimiliano Panci, rappresentata e difes a dall' A vvocato Fabrizio Losito giusta procura speciale allegata in calce al ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO di LAVIOLA MAURO, elettivamente domiciliato in Roma, via Tortolini n. 20, presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Berardengo giusta procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Matera in R.G. n. 359/2018 depositatoil 3/5/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Mauro Laviola rigettava la domanda di rivendica presentata da Lina Elvira Bonetti, moglie del fallito, la qualeaveva sostenuto di essere proprietaria del 50% della proprietà degli immobili acquisiti a ll’attivo del fallimento ( che consistevano in un terreno comprato da Laviola dopo il matrimonio su cui questi aveva realizzato un capannone per l’esercizio dell’impresa nonché, a dire della rivendicante, la casa di abitazione), perché gli stessirientravano nella comunione legale degli acquisti dei coniugi ovvero, in subordine, perché neaveva acquisito la proprietà per usucapione.

2. Il Tribunale di Matera rigettava l’opposizione proposta dalla Bonetti, ritenendo che il terreno acquistato dal fallito, in costanza di matrimonio con l’opponente ma per l’esercizio dell’impresa, rientrasse nella comunionede residuo e non ricadesse nel regime di comunione legale. Questa Corte (con ordinanza n. 28838/2017) rigettava il ricorso proposto avverso questa decisione ; cassa va , tuttavia, il decreto impugnato in accoglimento della doglianza con cui la Bonetti aveva lamentatol’omessa pronuncia sulla domanda di usucapione proposta in via subordinata con l’opposizione.

3. Il Tribunale di Matera, a seguito della riassunzione della lite, preso atto che la Bonetti, con l’opposizione, aveva chiesto che fosse riconosciuta l’usucapione in suo favore della metà dei beni immobili acquisiti al fallimento, per averli posseduti uti dominaed unitamente al marito poi dichiarato fallito, osservava che in costanza di matrimonio nessun termine utile all’usucapione può decorrere fra i coniugi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2941, n. 1, cod. civ., per cui l’opponente non poteva vantare alcun diritto reale sui beni acquisiti all’attivo del fallimento. Rigettava, pertanto, l’opposizione, condannando la Bonetti al pagamento delle spese del giudizio di riassunzione e di quello di legittimità.

3. Lina Elvira Bonetti ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 3 maggio 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Mauro Laviola. La procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.1165 e 2941 cod. civ.: il disposto dell’art. 2941, n. 1, cod. civ., preordinato a impedire l’acquisto per usucapione al fine diconseguire il risultato vietato dall’art. 781 cod. civ., non sarebbe più applicabile –a dire del ricorrente - una volta che questo divieto è venuto meno, essendo preferibile valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia.

5. Il motivo non è fondato. L’art. 1165 cod. civ. stabilisce che “l In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell