Italian Court of Cassation allows detention revocation due to lack of reasoning regarding expulsion illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's validation of a foreigner's detention order. The appellant argued that the detention was illegal because the underlying expulsion decree was flawed, but the lower court failed to explicitly address this defense. The court ruled that ignoring such a critical argument constituted a constitutional defect in reasoning, necessitating the revocation of the detention order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 d. lgs. 286/1998; Art. 14 d. lgs. 286/1998: The judicial review of a foreigner's detention incidentally involves the manifest illegitimacy of the expulsion order; failure to explicitly examine a defense based on such illegitimacy constitutes a violation of law due to insufficient reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1416/2023 R.G. proposto da : RIABI HAMZA, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Veglio giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNOe QUESTURA DI TORINO - intimati - avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino in R.G. n. 11603/2022depositato i l 1 2/9/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Hamza Riabi era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena in data 9 settembre 2022, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e di un contestuale ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, ritenendo che sussistessero i presupposti previsti sia dall’art. 13 d. lgs. 286/1998, dato che il trattenuto non aveva documenti idonei all’identificazione ed aveva richiesto protezione internazionale, sia dell’art. 14, in assenza di identificazione.
2. Hamza Riabi ha proposto ricorso per la cassazione ditale decreto, adottato in data 12 settembre 2022, articolando un unico motivo di censura. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore alla Provincia di Torino non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
3. Il motivo di ricorso proposto, sotto la rubrica “violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 14, cc. 1 e 5, 19, c. 2, lett. c), D. Lgs. 286/98, 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento –omessa considerazione delle deduzioni difensive (Cass., nn. 18748/15, 5744/17, 33144/18, 15647/21)”, lamenta che il giudice di pace abbia totalmente trascurato l’esame della deduzione con cui la difesa si opponeva alla richiesta di convalida del trattenimento in ragione della manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, adottato sulla base di un’erronea contestazione (l’asserita sottrazione ai controlli di frontiera), benchè determinante ai fini della decisione.
4. Il motivo è fondato. 4.1 In linea generale, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell’espulsione costituisce una misura di privazione della libertà̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021, Cass.27939/2019). Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida o di proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”) – involge incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 18404/2023, Cass.18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass.24415/2015). 4.2 Nel caso di specie il giudice di merito, benchè la difesa avesse denunciato a verbale la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, perché adottato in mancanza dei presupposti della ragione addotta a sua giustificazione, ha proceduto alla convalida del provvedimento di trattenimento senza prendere espressamente in esame le circostanze allegate ed i riscontri documentali forniti dal ricorrente, omettendo di giustificare l’implicita decisione di rigetto dell’eccezione sollevata dalla difesa.
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizioneassunta si fonda. Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dall’art. 13 T.U.I,per procedere alla convalida del trattenimento.
5. Il provvedimento impugnato,dunque, deve essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile decidere la causa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non convalidando il trattenimento, stante l’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida previsto dal disposto dell’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998.
6. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 6, comma 5, d. lgs. 142/2015) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione d elle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.
Cass.11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto di convalida del Giudice di pace