Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to new factual allegations not previously raised in the lower court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new factual allegations regarding the date and circumstances of his entry into Italy for the first time. While the lower court relied on a photo registration from March 2021, the appellant now claims he arrived via sea rescue on that same day, arguing this changes the legal characterization of his entry. The court rejected this argument, holding that such new facts must have been raised in the previous proceedings to avoid a violation of the principle of autosufficiency of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 2 lett. a) D.Lgs. 286/1998: An appeal is inadmissible if it relies on new factual circumstances not previously alleged in the contested decision, as the appellant bears the burden of demonstrating such facts were raised in prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9932/2023 R.G. proposto da : EL H'RABI HICHEM, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Veglio giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI TORINO -intimati - avverso il decreto del Giudice di pace di Torino in R.G. n.15123/2022 depositatoi l 11/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Hichem El H’rabi era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta in data 9 novembre 2022, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e di un contestuale ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, ritenendo che sussistessero i presupposti previsti dall’art. 13 d. lgs. 286/1998, poiché non erano “emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione,atteso che il trattenuto ha dichiarato di essersi allontanato volontariamente”.
2. Hichem El H’rabi ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, adottato in data 11 novembre 2022, articolando un unico motivo di censura. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore alla Provincia di Torino non hanno svolto difese. Considerato che:
3. Il motivo di ricorso proposto, sotto la rubrica “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 – manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto – erronea contestazione della fattispecie espulsiva (Cass., nn. 210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 4777/22, 5124/22, 18128/22)”, assume che la contestazione mossa al El H’rabi all’interno del decreto di espulsione, secondo cui egli era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non era stato respinto ai sensi dell'art. 10 T.U.I., fossedel tutto erronea.
Il ricorrente, infatti, era giunto a Trapani il 2 marzo 2021, in seguito a un intervento di soccorso in mare, e all’atto dello sbarco le autorità di pubblica sicurezza avevano proceduto al suo fotosegnalamento, come attestato dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici. Si doveva, di conseguenza, escludere che l’El H’Rabi fosse entrato in Italia in violazione dei controlli di frontiera, poiché la fattispecie dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, può essere integrata soltanto quando non sia stato effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte.
4. Il motivo è inammissibile. Il mezzo, infatti, assume, quali circostanze poste a suo fondamento, che il ricorrente sia giunto a Trapani il 2 marzo 2021, in seguito a un intervento di soccorso in mare, e che all’atto dello sbarco le autorità di pubblica sicurezza abbiano proceduto al fotosegnalamento dell’odierno ricorrente. Un simile assunto, tuttavia, non è coerente con quanto rappresentato in sede di convalida, quando – stando a quanto affermato a pag. 3 del ricorso - la difesa fece presente che “ risulta il fotosegnalamento per l’ingresso nel territorio nazionale il 2.3.2021”, al fine di sostenere che “non si può affermare che lo straniero sia entrato nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera, come contestato nel decreto di espulsione”.
Dunque, mentre in sede di convalida è stata rappresentata soltanto l’esistenza di un fotosegnalamento compiuto il 2 marzo 2021, in conseguenza di un ingresso nel territorio nazionale avvenuto in epoca e in modo imprecisati, all’interno del ricorso in esame si spiega, per la prima volta, che l’ingresso in Italia ebbe luogo quello stesso giorno, a seguito di soccorso in mare (e si precisa, a pag. 2, che la Questura, a seguito dell’individuazione, nei precedente dattiloscopici redatti il 2 marzo 2021 annotava «ingresso irregolare nell’Unione Europea», per di più con un nome diverso da quello effettivo).
Queste circostanze assumevano valenza decisiva ai fini di sostenere che il decreto di espulsione fosse illegittimo a causa dell’erroneità della fattispecie contestata (dato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia, non si versa più -salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati - nell'ipotesi di sottrazione ai control li di frontiera, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2; si vedano in questo senso Cass. 22625/2017, Cass. 20668/2005).
Il carattere di novità della prospettazione in fatto contenuta nel ricorso in esame comporta l’inammissibilità della censura. Trova, infatti, applicazione, il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).
Il che non è nel caso di specie, risultando, anzi, i fatti allegati in sede di merito diversi da quelli riportati nel ricorso.
5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a