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Ordinanza — n. 8726/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion opposition by ruling lower court ignored social integration factors under Art. 19 TUI.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8726/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Rome Peace Court's dismissal of an expulsion opposition filed by Sillah Abubakarr. The lower court incorrectly refused to evaluate the applicant's social integration and work history, treating the expulsion order as purely discretionary. The Supreme Court held that the Peace Court must assess social ties and effective insertion to protect the right to private life under Article 8 of the ECHR.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998; Art. 8 CEDU: In opposition proceedings against expulsion orders, the judge must evaluate the applicant's social integration and effective ties to the host country to protect the right to private life, not merely family life.

Parole chiave

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expulsion opposition social integration Article 8 ECHR TUI Article 19 private life protection misura di allontanamento nel diritto degli stranieri protezione internazionale divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
8724/2023, Cass.19815/2022).
Art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 150/2011
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il secondo motivo di ricorso – da cui è opportuno prendere le mosse in applicazione del principio della ragione più liquida – denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 8 CEDU
8 CEDU, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 8724/2023, Cass.19815/2022).
Art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pposizione a decreto di espulsione Ud.21/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13402/2023 R.G. proposto da : SILLAH ABUBAKARR, elettivamente domiciliato in Roma,via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Ferrara, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell'INTERNO e PREFETTURA DI ROMA, domiciliat i in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l ’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difendeope legis - resistent i - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma in R.G. n. 11969/2022depositata il 31/1/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 2022, rigettava l’opposizione presentata da Abubakarr Sillah avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confrontidal Prefetto di Roma in data 9 marzo 2022. Osservava, in particolare, che la domanda di protezione internazionale presentata dal Sillah era stata respinta sia dalla commissione territoriale che in sede giudiziale. Riteneva, inoltre, di non poter considerare le condizioni addotte dal ricorrente con riferimento alla sua unità familiare, poiché il decreto di espulsione è un atto vincolato che deve essere emesso nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 13, comma 2, T.U.I., mentre eventuali valutazioni relative alla sua integrazione sociale, alle possibilità ed attività di lavoro dello straniero attengono al procedimento di concessione e/o rinnovo del titolo di soggiorno.

2. Abubakarr Sillah ha proposto ricorso per la cassazione avverso tale ordinanza, articolando due motivi di censura. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che:

3. Il secondo motivo di ricorso – da cui è opportuno prendere le mosse in applicazione del principio della ragione più liquida – denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 d. lgs. 150/2011, 13, comma 2, lett. a), e 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis, in relazione agli artt. 8 C.E.D.U. e 117 Cost.: il Giudice di pace di Roma – in tesi di parte ricorrente – ha erroneamente circoscritto la rilevanza dell’art. 8 C.E.D.U. alla sola fase di presentazione di una richiesta di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, malgrado la giurisprudenza di legittimità ritenga che tale norma abbia carattere vincolante anche nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di espulsione, quando, come nel caso di specie, sia dedotta una consolidata dimensione sociale dello straniero nel paese di accoglienza.

4. Il motivo è fondato. Il giudice di merito ha ritenuto che in sede di opposizione all’espulsione non fosse possibile effettuare valutazioni in ordine all’integrazione sociale e all’attività lavorativa svolta dallo straniero e, più in generale, alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis, in quanto un simile apprezzamento rimane riservato al procedimento di concessione o rinnovo del permesso di soggiorno e non puòessere svolto al fine di esaminare la legittimità del decreto di espulsione, che costituisce un atto vincolato da emettere ogni qual volta ricorrano le ipotesi previste dall’art. 13, comma 2, d. lgs. 286/1998.

Queste considerazioni non sono affatto coerent i con la giurisprudenza di questa Corte, che, invece, ha ritenuto che il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 abbia valenza di norma protettiva di carattere generale, cosicché anche nel giudizio di opposizione all'espulsione, in ogni caso, il giudice di pace deve fare riferimento a tale norma (Cass. 22508/2023, Cass.14167/2023, Cass. 35653/2022). Nel caso di specie il giudice di pace, perciò, doveva verificare - tenendo conto del contenuto della norma applicabile ratione temporis – se l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato il rischio di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con ilsuo paese d'origine.

In particolare il giudice di pace, a fronte dell’allegazione del rischio che l’espulsione provocasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata (dato che l’opponente aveva rappresentato di essere stato titolare di permesso di soggiorno per quattro anni, di aver svolto durante tutto l’arco della sua permanenza in Italia regolare attività lavorativa, di aver condotto regolarmente in locazione un’abitazione ove ha vissuto durante la permanenza nel paese ospitantee di non avere più alcun legame affettivo, familiare, sociale e culturale con il paese di origine), dovevacompiere una valutazione che avesse riguardo al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia.

Infatti, in materia di espulsione del cittadino straniero, deve essere riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 8724/2023, Cass.19815/2022). Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma in diversa