Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Azienda USL di Pescara, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondents, Fira Spa and the physiotherapy center, argued for the appeal's dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27943/2021 R.G. proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, elettivamente domiciliato in PESCARA VIA DEI MARSI, presso lo studio dell’avvocato LORENZO LUPO TIMINI (LPTLNZ69S27G482Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FIRA SPA, elettivamente domiciliato in PESCARA VIA PESARO 21, presso lo studio dell’avvocato CARLO MONTANINO (MNTCRL65L14A345U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CENTRO FISIOCHINESITERAPICO DELLA DOTT.SSA GIOVANNA MASCI C. SAS, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CARLO MASCI (MSCCRL58S27G482M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1279/2021 depositata il 20/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis