Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Depasquale, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Fincantieri, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10977/2021 R.G.proposto da: DEPASQUALE MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in MILANO VIA ARCHIMEDE 56, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BATTAGLIESE (BTTGLG64M14F205P) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVANA QUARANTA (QRNSVN54A45L049A) e GIUSEPPE ADEO OSTILLIO (STLGPP44C02C975V) -ricorrente- contro FINCANTIERI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IN ARANCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D'ERCOLE (DRCSFN47A15E506G) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA PALOMBI (PLMNCL66M07H501H), MAURIZIO CONSOLI (CNSMRZ55P02L424C) e CHIARA TAGLIAFERRO (TGLCHR69E71F839S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.16/2021 depositata il 04/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso