Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a local health authority, had not responded to the lower court's proposal for judgment termination, while the opposing party argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, awarding costs to the controricurrent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22480/2023 R.G.proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASAL BERNOCCHI 73, presso lo studio dell’avvocato CARMEN DI CARLO (DCRCMN70A44B519N) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SAN RAFFAELE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ARRIGO VII, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BORRACCINO (BRRNTN73M28H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro REGIONE LAZIO -intimata- avverso la sentenza n. 5100/2023 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 13/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso