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Decreto — n. 8615/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 8615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Massa Lubrense, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, AEQUA MAR, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day period case extinction cassation procedural default costs allocation prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
2571/2023 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 6.6.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2571/2023 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 6.6.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18540/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI MASSA LUBRENSE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA (BRSCRL46T09F839S) rappresentato e difeso dall'avvocato GIANVINCENZO ESPOSITO (SPSGVN65A05I208E) -ricorrente- contro AEQUA MAR DI FRANCO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA M. CERVANTES 55, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPORASO (CPRGLC72A21F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 2571/2023 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 6.6.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.130,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in