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Decreto — n. 8611/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for judgment within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8611/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory forty-day period. The appellant, representing the Comune di Colleferro, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal court proposal for judgment forty day deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure contratto di fornitura di un'opera obbligo di anticipare spese ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21273/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI COLLEFERRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO COLABIANCHI (CLBLRT63M03F770X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RITAGENGA (GNGRTI63P67C858P) -ricorrente- contro PERICA GIUSEPPE, FALLIMENTO IMMOBILIARE LEONARDO SRL, EQUITALIA GERIT S.P.A., VALSACCO S.R.L, BANCO BPM SPA, DI FRAIA PIETRO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2736/2023 depositata il 14/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 2