Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with the 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Italminieraria s.r.l., had not requested a ruling on the appeal proposal submitted by the court, while the opposing party, Comune di Valvarrone, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10999/2021 R.G. proposto da: ITALMINERARIA s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 26/B, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DI PAOLO (DPLGRL62A29E329W) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO GIOVANNI MARIA SIRONI (SRNCDG73T07F205I) e STEFANO SONCINI (SNCSFN60S08F205N) -ricorrente- contro COMUNE DI VALVARRONE, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, e rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANA VALAGUSSA (VLGGLN70M55F133X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.471/2021 depositata il 12/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma