Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, represented by two lawyers, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, the City of Naples, contended that the delay constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case closure within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18435/2021 R.G.proposto da: EUROCONSULT s.r.l., elettivamente domiciliata in NAPOLI V. FERDINANDO DEL CARRETTO 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ANDREA NAPOLITANO (NPLNDR65M12F839M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO ERRA (RRELNS61T13F839N) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MARIA FERRARI (FRRFMR59P10F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1667/2021 depositata il 07/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in