Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40-day silence; appellant loses costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a 40-day period of silence by the appellant after a proposal for judgment. The appellant had formally renounced the appeal on January 25, 2024, without the opposing party accepting a cost compensation agreement. Consequently, the court ruled that the procedural silence constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence for forty days following a proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the proceedings and awarding costs to the opposing party.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28808/2021 R.G. proposto da: LABORATORIO DI ANALISI RANA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24/C-11, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA (SFRRTR44T21A285Y) rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA CALVANI (CLVNCL40A22A883C) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 154, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIULIANO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ZACCARO (ZCCVCN66E30A285Z) -controricorrente- nonché contro ASL BAT-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1408/2021 depositata il 20/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto inoltre che la rinuncia formulata da parte ricorrente in data 25.1.2024 non modifichi le conclusioni visto che non è stata accettata da controparte la compensazione delle spese con nota del 26.1.2024;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d