Decreto — n. 8572/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28332/2022 R.G. proposto da: PALUMBO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in CONTROGUERRA VIA SAN ROCCO 39 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STROZZIERI (STRCLD59P09C972Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ANGELO PACE (PCANGL69M04I804C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.612/2022 depositata il 26/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8572/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 28332/2022 R.G. proposto da: PALUMBO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in CONTROGUERRA VIA SAN ROCCO 39 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STROZZIERI (STRCLD59P09C972Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ANGELO PACE (PCANGL69M04I804C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.612/2022 depositata il 26/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28332/2022 R.G. proposto da: PALUMBO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in CONTROGUERRA VIA SAN ROCCO 39 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STROZZIERI (STRCLD59P09C972Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ANGELO PACE (PCANGL69M04I804C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.612/2022 depositata il 26/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom