Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Salvatore Purita, challenged a lower court judgment against the municipality of Cessaniti and Carmine Mobrici but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15081/2021 R.G.proposto da: PURITA SALVATORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia J. Palach, 77, presso lo studio dell’avvocato MARIA SAVERINO (SVRMRA77H53E041T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CESSANITI, elettivamente domiciliato in MILETO VIA KENNEDY 110 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FORTUNATO GIORDANO (GRDSVT62T20F207R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MOBRICI CARMINE, elettivamente domiciliato in MILETO VIA KENNEDY 110 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FORTUNATO GIORDANO (GRDSVT62T20F207R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.140/2020 depositata il 04/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec