Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Bari, had not responded to the court's proposal for case closure, while the opposing parties were municipalities and an NGO. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28128/2022 R.G.proposto da: COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA (CFFFBA65L13A662I) rappresentato e difeso dall'avvocato LUISA AMORUSO (MRSLSU66M41F923M) -ricorrente- contro VILLAGGIO SOS OSTUNI - ONLUS , elettivamente domiciliato in Ostuni corso Mazzini, 28, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO CAVALLO (CVLGLL68R03G187Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro COMUNE DI TRIGGIANO, elettivamente domiciliato in BARI VIA DE NICOLO', 7, presso lo studio dell’avvocato LUCA ALBERTO CLARIZIO (CLRLLB59L09L571O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1001/2022 depositata il 30/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis