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Ordinanza — n. 8558/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy administrator liability judgment for lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8558/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of liability against the company's administrators. The administrators argued that the court lacked logical proof linking financial discrepancies to their misconduct and improperly shifted the burden of proof. The court rejected these claims, noting that the appeal was subject to specific bankruptcy procedural rules that fixed the facts based on the original trial record without requiring new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 2697 c.c.: Appeals in bankruptcy proceedings are inadmissible if they merely contest the factual reconstruction without presenting new evidence, as the facts remain fixed by the original judgment under specific temporal provisions.

Parole chiave

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bankruptcy administrator liability inadmissible appeal burden of proof inversion factual reconstruction fixed procedural time bar cattiva gestione compenso del curatore fallimentare colpa d'organizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter cod. proc. civ.
-I ricorrenti assumono che non vi sarebbe stata prova della condotta distrattiva,e da questo punto di vista la loro censura è genericamente protesa a contestare la ricostruzione storica dei fatti; cosanotoriamente inammissibile in cassazione, in ispecie quando l’impugnazione è soggetta all’art. 348-ter cod.
Art. 2697 cod. civ.
- Assumono poi che sarebbe stato violato il criterio di riparto dell’onere della prova, e in tal senso la censura è inconferente rispetto a quanto indicato in sentenza, atteso che la causa è stata decisa non in applicazione del criterio (residuale) di cui all’art. 2697 cod.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
art. 210 cod. proc. civ
I convenuti, dopo aver disertato l’interrogatorio loro deferito e dopo l’infruttuosità di unordine di esibizione loro impartito ai sensi dell’art. 210 cod.
articolo 116 c.p
– violazione articolo 116 c.p.c.
art. 348-ter cod. proc. civ
-I ricorrenti assumono che non vi sarebbe stata prova della condotta distrattiva,e da questo punto di vista la loro censura è genericamente protesa a contestare la ricostruzione storica dei fatti; cosanotoriamente inammissibile in cassazione, in ispecie quando l’impugnazione è soggetta all’art. 348-ter cod.
art. 2697 cod. civ
- Assumono poi che sarebbe stato violato il criterio di riparto dell’onere della prova, e in tal senso la censura è inconferente rispetto a quanto indicato in sentenza, atteso che la causa è stata decisa non in applicazione del criterio (residuale) di cui all’art. 2697 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25119/2020 R.G. proposto da: DI BIASE GIUSEPPE, DI BIASE CRESCENZO, elettivamente domiciliati inROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato PIETROLUCCI RENZO MARIA (PTRRZM60T28H501W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO N. 421 DEL 2011 DELLA DI BIASE PESCA S.C.A.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell’avvocato ALICANTI ALESSANDRO (LCNLSN63D18H501X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7857/2019 depositata il 17/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. FATTI DI CAUSA Con atto notificato il 14-2-2013 il Fallimento della Di Biase Pesca soc. coop. a r.l. convenne dinanzi al tribunale di Roma i fratelli Giuseppe, Gino e Crescenzo Di Biase, presidente (il primo) e componenti (gli altri) del consiglio di amministrazione, proponendo l’azione di responsabilità per danni da mala gestioe da distrazione di beni. I convenuti, dopo aver disertato l’interrogatorio loro deferito e dopo l’infruttuosità di unordine di esibizione loro impartito ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.in merito ad alcuni dei libri sociali (registro dei cespiti ammortizzabili e libro matricola dei dipendenti), si costituirono durante lo svolgimento dell’istruttoria.

La causa fu istruita per documenti e c.t.u., e a ll’esito i l tribunale accolse la domandaper quanto di ragione. La sentenza, gravata dai Di Biase, è stata integralmente confermata dalla corte d’appello di Roma. I soccombenti Giuseppe e Crescenzo Di Biase hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi. La curatela ha replicato con controricorsoe memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I. -Il primo motivo assume “360 comma 1 n. 5 c.p.c. – violazione articolo 116 c.p.c. –motivazione illogica e solo apparente – e rrore di fatto ”.La sentenza viene criticata per mancata indicazione di una prova o almeno di un nesso causale tra il danno che si sostiene cagionato e le condotte illeciteaddebitate agli amministratori, in concreto non descritte.

Vi sarebbe, secondo i ricorrenti, un “salto logico” tra il mancato rinvenimento di beni in bilancio e l’asserito occultamento, in quanto –dicono - “non esiste alcuna prova concreta che tali beni siano mai esistiti”. Eguale vizio sostengono che sarebbe sussistente quanto alla distrazione di somme. In definitiva la sentenza sarebbe illogica perché ha statuito la responsabilità “senza addurre alcuna prova od alcun argomento logico- deduttivo che possa giustificare una simile pronuncia”. II. -Il secondo motivo assume “360 comma 1 n.3 c.p.c.

– violazione art.2697 c.c. errore e falsa applicazione di norme di diritto –illegittima inversione dell’onere della prova”. Secondo i ricorrenti la corte d’appello avrebbe confermatola decisione di primo grado pur basata su ll’illegittima inversione dell’onere della prova, essendo stato richiesto agli amministratori di fornire giustificazionicirca le voci di bilancio ritenute anomale, nonostante la mancanza di prove di condotte distrattive. III. -Il terzo motivo assume “360 n. 3 c .p.c. – violazione art. 146 L.F. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2393 e 2394 c.c. – errata e falsa applicazione di norme di diritto”,per avere la sentenza imposto ai ricorrenti il pagamento di un ammontare totalmente ingiustificato, di gran lunga superiore alla totalità dei debiti della fallita.

IV. -Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile. Innanzitutto, è da dire che l a sentenza non è impugnabile per omesso esame di fatti decisivi (fermo che neppure risultano specificati, nel ricorso, quali sarebbero poi codesti “fatti”), per l’elementare ragione che, nell’accertamento storico, essa risulta esattamente conforme a quella di primo grado.Ratione temporis, la fattispecie è invero soggetta all’art. 348-ter cod. proc. civ., nel testo conseguente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, in l. n. 134 del 2012.

Ne segue che i fatti restano fissati in base a quanto stabilito, in doppia conforme, dal giudice del merito. V. -Ciò stante, i fatti sono i seguenti: - nel bilancio dell’anno 2010 erano state azzerate , senza giustificazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali emergenti dall’esercizio precedente; - dal medesimo bilancio erano emersi costi per il personale parimenti ingiustificati, così da sostenere l’ipotesi di occultamento di un’attività distrattiva di denaro; -la stessa cosa era accadut a quanto alla egualmente ingiustificata voce per “partite straordinarie”; -nonostante la perdita integrale del capitale gli amministratori avevano proseguito l’attivitàcon movimentazioni in conto anche dopo l’apertura della procedura concorsuale; - i documenti contabili non erano stati mai consegnati agli organi fallimentari; - era stata infine disposta una c.t.u., dalla quale era stato calcolato il quantumrisarcibile con specifico riferimento ai profili sopra indicati.

VI. -I ricorrenti assumono che non vi sarebbe stata prova della condotta distrattiva,e da questo punto di vista la loro censura è genericamente protesa a contestare la ricostruzione storica dei fatti; cosanotoriamente inammissibile in cassazione, in ispecie quando l’impugnazione è soggetta all’art. 348-ter cod. proc. civ. VII. - Assumono poi che sarebbe stato violato il criterio di riparto dell’onere della prova, e in tal senso la censura è inconferente rispetto a quanto indicato in sentenza, atteso che la causa è stata decisa non in applicazione del criterio (residuale) di cui all’art. 2697 cod. civ., ma previo diretto apprezzamento delle prove documentali, della c.t.u. e dei d ati indiziari emergenti dalle poste di bilancio, azzerate senza giustificazione o non riscontrate in termini di cassa.VIII. -Assumono infine che il danno sarebbe stato stimato in eccedenza rispetto ai debiti, e questa cosa non emerge affatto, neppure in termini di autosufficienzaquanto al contenuto della c.t.u.

IX. –In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 13.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel