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Ordinanza — n. 8550/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on investment contract nullity, ruling written form applies only to framework agreements, not individual orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8550/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Paola Pavolini's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to uphold a lower court ruling that declared investment contracts null due to lack of written form. The appellant argued that individual investment orders required written documentation, while the appellate court held that the mandatory written form under Article 23 of the TUF applies only to the overarching framework agreement governing the service relationship. The court dismissed the appeal because the appellant failed to demonstrate the absolute illogicality of the lower court's reasoning regarding the scope of the statutory requirement.

Regesto Legislator

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Art. 23 TUF; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The requirement for written form under Art. 23 TUF applies exclusively to the framework contract regulating the investment service relationship, not to individual investment orders which do not require written form.

Parole chiave

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investment contract nullity written form requirement TUF Article 23 framework agreement scope individual investment orders appellate court review procedural inadmissibility diritto delle obbligazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 23 TUF
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e si contesta che la sentenza abbia rigettato la proposta domanda di risarcimento del danno.
Art. 112 c.p.c.
− Con il settimo motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 158 c.p
69/2013 e si deduce, in considerazione della dedotta illegittimità costituzionale di dette norme, la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.
artt. 112 c.p
6.−Con il secondo motivo si deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.
artt. 345 c.p
7.− Con il terzo motivo si deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., in relazione all’art.
articolo 1218 c.c
art. 112 c.p
− Con il settimo motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 5279/2020
Cass., n. 22366/2021
Cass., n. 24600/2017
Cass., n.24867/2023
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Ordinanza — n. 32631/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against financial intermediary's liability for breach of information duties regarding Argentine bond investment.
Ordinanza — n. 19891/2022 — snciv
Italian court allows partial cassation appeal against bank, ruling investor suitability obligations apply regardless of investment risk.
Ordinanza — n. 19104/2023 — snciv
Court allows investor claim against bank for failure to provide specific default risk info on foreign bonds.
Ordinanza — n. 22870/2023 — snciv
Cassation Court dismisses appeal claiming waiver of restitution claim due to lack of specific conclusion in appellate brief.
Ordinanza — n. 124/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove specific facts regarding default risk. The court rejects the claim that the bank failed its informational duties. The ruling emphasizes the burden of proof on the investor for specific factual allegations. The decision upholds the lower court's finding on the investor's written authorization. The court notes the investor did not properly allege the default risk in prior proceedings. The judgment confirms the bank fulfilled its obligations under the specific circumstances. The appeal is declared inadmissible for lack of specific factual basis. The court applies the principle of specificity in civil litigation. The ruling establishes that general risk warnings suffice if the investor proceeds knowingly. The decision reinforces the burden of proof on the party raising new facts.

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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11383/2020 proposto da Pavolini Paola, in proprio e nella qualità di erede unica di Froio Laura,rappresentata e difesa da ll’ Avv. Francesco Santarcangelo , Pec:francesco.santarcangelo@firenze.pecavvocati.it -ricorrente- Contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Claudio Scognamiglio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326 -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Firenze n. 2551 /20 1 9 depositatail 24 .1 0 .20 19 , notificata il 24.12 . 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30 .1 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino.

Oggetto: intermediazione finanziaria FATTI DI CAUSA 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza n.2698/2010, con la quale il Tribunale di Firenze (sulle domande promosse da Pavolini Laura, in proprio e nella qualità di unica erede di Froio Laura per ottenere , relativamente a nove operazioni di vendita/negoziazione di obbligazioni della Repubblica Argentina, la declaratoria di nullità, ovvero in via subordinata l'annullabilità, ed in via ancor più subordinata la risoluzione per grave inadempimento ed infine il risarcimento dei danni conseguente a responsabilità precontrattuale, contrattuale ed aquiliana della banca convenuta) ha dichia rato risolti per inadempimento della banca convenuta i relativi contratti e ha condannato la banca a restituire in favore di parte attrice il relativo capitale investito e le spese sopportate dalla dante causa dell'attrice Froio Laura (previa detrazione dell'ammontare di eventuali cedole incassate e restituzione dei titoli o, in caso di mancata restituzione dei titoli,del relativo valore alla data del 28.12.2006 quanto alle operazioni sub 1 e alla data dell'11.11.2005 quanto alle operazioni sub 2), oltre interessi legali e l'eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il tasso di interesse legale dal 28.12.2006 quanto alle operazioni sub 1e dall'11.11.2005 quanto alle operazioni sub 2 sino al saldo. 2. - Le soccombenti proponeva no gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che , con la sentenza qui impugnata , ha accolto l’appelloin totale riforma della sentenza di primo grado.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)in tema di nullità, la prescrizione dell'art. 23 TUF , secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità deducibile solo dal cliente, attiene al contratto quadro che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari e non attiene ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano impartiti dal cliente;

b) gli ordini di investimento, non richiedendo la forma scritta, possono essere ratificati anche per fatti concludenti e l’investitrice ha continuato a percepire le relative cedole senza sollevare eccezioni ed ha continuato ad acquistare titoli della medesima natura; c)i singoli ordini di acquisto possono essere risolti , quali atti negoziali posti in essere in esecuzione del contratto-quadro (quest'ultimo avente lo schema del contratto normativo o master agreement), a fronte della violazione degli obblighi informativi commessa dall'intermediario in concomitanza con l'ordine di acquisto; d)all’epoca della negoziazione dei titoli risalente al 1998 l'insolvenza della Repubblica Argentina, dichiarata nel dicembre 2001, era ben lungi dal delinearsi, né era ragionevolmente prevedibile;

e) la Froio era solita investire in maniera cospicua e qualitativamente diversificata somme rilevanti in valori mobiliari;

f) dagli esiti probatori complessivamente valutati si poteva rilevare che anche le operazioni contestate non fossero inadeguate, considerato anche che la Froio non aveva voluto fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria; g)parte attrice in primo grado non aveva mai fornito provadel nesso causale tra l’asserito inadempimento ed il danno lamentato;

h) in accoglimento dell’appello incidentale i titoli in questione, consegnati alla Banca dopo la sentenza di I grado unitamente alle cedole, dovevano essere restituiti all’attuale ricorrente. 3. -Pavolini Paola, in proprio e quale erede della Froio, ha proposto ricorso per cassazione con ottomotivi ed anche memori a . 4.- Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. , ha resistito con controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE5.− Con il primo motivosi contesta che la sentenza sia stata redatta da un giudice ausiliario componente del collegio decidente in applicazione degli artt. 62 - 72 d.l. n. 69/2013 e si deduce, in considerazione della dedotta illegittimità costituzionale di dette norme, la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. 5.1−La censura è infondata.

A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, differendone tuttavia gli effetti fino a quando, entro la data del 31/10/2025, non si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria– le Corti d’Appello sono legittimate a valersi dell’opera degli ausiliari nominati in forza di dette disposizioni; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate dalle Corti d’Appello con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’Appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass., n. 15045/2021). 6.−Con il secondo motivo si deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1325 c.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e si contesta che la sentenza a vrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove ha ritenuto di riconoscere l'esistenza degli ordini di acquisto in quanto essi non sono soggetti a vincoli formali quando al contrario il giudice di I grado aveva statuito che le operazioni non erano state richieste dal cliente. 6.1 – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non si riproduce la domanda avanti al Tribunale né quella proposta in appello.

E’ necessario, infatti,che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., n. 31082/2017; Cass., n. 1926/2015; Cass., n. 7825/2006; da ult. tra le tante Cass., n. 12191/2020; Cass., n. 10143/2020; Cass., n. 12481/2022), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra. 7.− Con il terzo motivo si deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c. e si contesta che la Corte avrebbe accolto l’eccezione della Banca circa l’intervenuta ratifica degli ordini da parte dall’investitrice nonostante la relativa eccezione non fosse stata sollevata in I grado. 7.1.– Il motivo è inammissibile perché non esaurisce la totalità delle rationesdecidendi adottate a presidio della decisione .

La Corte ha riformato sul punto la sentenza di I grado – che aveva deciso per la rilevanza dell’assenza di ordini scritti ed aveva dedotto che questi non erano mai stati impartiti dall’investitrice – considerando, correttamente, che gli ordini non sono soggetti a vincoli formali e che la dichiarata assenza di volontà nell’esecuzione delle operazioni era incompatibile con la circostanza che l’investitrice avesse «continuato a percepire le cedole senza sollevare contestazioni ed (avesse) continuato ad acquis tare titoli della medesima natura».

Ha recepito così il consolidato orientamento di questa Corte che ha statuito che «risultano sottratti ad oneri formali anche i negozi eventualmente collegati agli ordini d'investimento, quali l'autorizzazione ad impartirli o il conferimento del relativo incarico ad un terzo, ovvero la ratifica postuma dell'operato di quest'ultimo, il cui compimento non deve necessariamente evincersi da un atto scritto, potendo risultare anche per facta concludentia e può quindi essere provato anche in via presuntiva» (Cass., n. 1578/2017; Cass., n. 18122/2020;

Cass., n. 23489/2021). Ha così statuito sia sull’assenza dei vincoli formali, sia sulla presenza dell’elemento volontà, ricavandolo per facta concludentiadagli esiti probatori,a prescindere dalla sollevata eccezione di ratifica sollevata dalla Banca. La motivazioneal riguardo si vale perciò di una doppia ratio, la prima delle quali non censurata e pertanto il motivo è inammissibile per difetto di interesse,(Cass., n. 20118 /2006 ; Cass., n. 18641/2017 ; Cass., n. 13880/2020). 8.− Con il quarto motivo si deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 26 e 28 Regolamento Consob n. 11522/1998e si contesta che la Corte non avrebbe verificato l’adempimento agli obblighi informativi asserendo che i rischi del successivo default dello Stato non erano prevedibili, nonostante fosse risultato provato che i funzionati della Banca avevano garantito che gli investimenti erano ”sicuri e garantiti da buon rendimento”, siccome non erano stati acquisiti nemmeno informazioni sul profilo della cliente al fine di valutare l’adeguatezza dell’operazione. 8.1 – Il motivo è inammissibile.

La disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbeomesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass., n. 10111/2018).

La formulata contestazione deflette da questo quadro di riferimento perché è del tutto generica mancando ogni indicazione circa le informazioni che avrebbero dovuto essere date e che non lo furono. 9.− Con il quinto motivo si deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 21 TUF e artt. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998 dagli artt. 1455, 2727 e 2729 c.c. , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. e si contesta che l e operazioni fossero assolutamente inadeguate, censurando il fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che la pregressa esperienza della Froio, insieme ad altre circostanze parimenti significative, rendessero le operazioni adeguate in relazione al profilo del cliente, fermo restando in ogni caso che ciò non avrebbe dovuto esoneravano l’intermediario dall’adempimento degliobblighi informativi posti a suo carico. 9.1 − Il motivo è inammissibile perché inteso a censurare l'apprezzamento in fatto operatodal decidente del grado.

Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.va, infatti, osservato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi in ogni caso rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, sì come non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., n. 5279/2020;

Cass.,n. 22366/2021). 10. − Con il sesto motivo di ricorso si deduce la v iolazione o falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e si contesta che la sentenza abbia rigettato la proposta domanda di risarcimento del danno. 10.1−Il motivo è assorbito poiché dedotto sul presupposto di una responsabilità contrattuale disconosciuta dalla Corte territoriale. 11. − Con il settimo motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e si contesta che la sentenza non abbia pronunciato sulla domanda intesa a denunziare la mancanza di autorizzazione scritta degli ordini fuori mercato. 11.1− La censura è inammissibile perché difetta di autosufficienza in quanto la domanda asseritamente preterita non è stata riprodotta, sì che la Corte non è perciò in grado di sindacare ex actis prima della decisività della relativa deduzione la veridicità di essa. 12.− Con l’ ottavo motivo di ricorso si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e si contesta che la sentenza non abbia pronunciata sulla domanda di corresponsione degli interessi legali sulle somme che “la banca è stata condannata a restituire”. 12.1− Il motivo è infondato poiché nella motivazione la questione ha costituito oggetto di esame ed è noto che l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice, (Cass., n. 24600/2017;

Cass., n.24867/2023). 13.− Per quanto esposto, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e il settimo motivo di ricorso sono inammissibili ; risultano assorbito il sesto e infondato l’ottavomotivo di ricorso. Il ricorso va , quindi, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15%,ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,