Court dismisses bankruptcy revocation appeal, ruling only payment acts matter for the suspicious period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy revocation appeal inadmissible, confirming that only subsequent payment acts fall within the suspicious period. The appellant argued that the assignment order extinguished the debt, but the court held that the actual receipt of funds by the creditor is the decisive event. Consequently, the appeal was rejected as it merely restated established legal principles without altering existing jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67 legge fall.; The acts subject to revocation under Article 67 of the Bankruptcy Law are not the execution court's assignment orders, but solely the subsequent compulsory payment acts that concretely satisfy creditors' claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21799/2017 R.G. proposto da: BRILLADA VITTORIO C SNC, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato SCOLA MICHELE (SCLMHL73D10L219V) -ricorrente- contro FALLIMENTO NUOVA ASFALTI VALSUSA DI ZANCHETTA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE (GRSNDR66A29L219I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1268/2017 depositata il 07/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. RILEVATO CHE: il tribunale di Torino ha accolto la domanda proposta ai sensi dell’art. 67 legge fall. dalla curatela del fallimento di Nuova Asfalti Valsusa di Zanchetta Giorgio nei confronti della Brillada Vittorio c. s.n.c. , avente a oggetto un pagamento ricevuto da questa,nei sei mesi anteriori alla sentenza dichiarativa, a seguito di provvedimento di assegnazione di un credito della fallita nell’ambito di un’esecuzione presso terzi; la sentenza, impugnata dalla soccombente, è stata confermata dalla corte d’appello di Torino sul preliminare rilievo (che ancora unicamente interessa in questa sede) della i dentificazione dell’atto soggetto a revocatoria col pagamento coattivo, e non invece con la previa ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione del credito; la società BrilladaVittorio ha proposto ricorso per cassazione, in un solo motivo, dolendosi di tale conclusione,perché, a suo dire, non giustificata dalla natura dell’ordinanza di assegnazione nell’alveo del procedimento esecutivo , essendo sì l’ordinanza annoverabile tra gli atti di cessione pro solvendo o tra quelli implicanti la datio in solutum subordinata alla effettiva esazione del credito, fermo però in ogni caso l’ effetto traslativo ; sicché non sarebbe giuridicamente ammissibile una revoca del pagamento di un credito che, dopo l’assegnazione, più non esiste nel patrimonio del debitore esecutato, con conseguente impossibilità di revocareil pagamento senza una anteriore revoca dell’atto di assegnazione; il Fallimento ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO CHE: il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.;in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (come l’espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall. non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (come l’assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione (Cass.
Sez. 1 n. 13908 - 14, Cass. Sez. 1 n. 12545-12); la corte d’appello ha fatto applicazione di tale consolidato principio e la ricorrente si limita a riproporre, in questa sede, argomenti di matrice prevalentemente dottrinale già da tempo disattesi; il ricorso non induce a un mutamento di giurisprudenza; ciò che conta è l’atto estintivo dell’obbligazione nei confronti del pignorante; invero si tratta di affermazione coerente con quanto da tempo si assume anche nella sede esecutiva, giacché nell’ espropriazione presso terzi l'assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, il quale dunque anche da tale punto di vista è l’unico fatto estintivo che rileva, della cui prova – difatti - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi(v.
Cass. Sez. 3 n. 18123-23); le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Rom