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Ordinanza Interlocutoria — n. 8491/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands bankruptcy continuity case to lower court for public hearing on creditor priority order.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8491/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing session rather than issuing a final judgment. Albis International S.R.L. argued that bankruptcy continuity proceedings should strictly evaluate assets existing at the filing date, excluding future cash flows from external financing. The court noted the need to reconsider established principles regarding the definition of the bankruptcy estate in continuity cases.

Regesto Legislator

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Art. 186 bis l.fall.; Art. 2740 c.c.: The Court of Cassation holds that questions concerning the scope of the bankruptcy estate in continuity proceedings, specifically regarding the inclusion of future cash flows versus existing assets, require re-examination in public session.

Parole chiave

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bankruptcy continuity creditor priority order bankruptcy estate definition external financing exclusion Cassation remand mantenimento del contratto principio della continuità proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 183 l. fall.
La Corte di appello di Torino ha accolto il reclamo ex art. 183 l. fall. proposto dall’Agenzia delle Entrate contro il decreto 24 maggio 2018 del Tribunale di Vercelli che aveva omologato il concordato preventivo in continuità diretta proposto da Albis International s.r.l.
Art. 2740 c.c.
Art. 2741 c.c.
Art. 160, comma 2 l.fall.
Art. 186 bis l.fall.
In sintesi, la ricorrente deduce che , in presenza di una domanda di concordato in continuità, l’art. 186 l.
Art. 184 l.fall.
Art. 2265 c.c.
160, comma 2, 186 bis e 184 l.fall., nonché dell’art. 2265 c.c. 1.1.Albis lamenta l’erroneità della decisione impugnata evidenziando che, come si evince chiaramente dal disposto dell’art.
art. 2265 c.c
160, comma 2, 186 bis e 184 l.fall., nonché dell’art. 2265 c.c.
art. 2740 c.c

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 9373 del 08/06/2012
Ritiene il Collegio che le questioni trattate nelmotiv o di ricorso in esame meritino la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373 del 08/06/2012.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. r.g.32183-2018; ALBIS INTERNATIONAL S.R.L in Concordato Preventivo (C.F. e P.IVA: 06982960962), con sede legale in Milano, via G. Leopardi n. 8, in persona del dott. Claudio Olmo, nella sua qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Silvio Martuccelli e Andrea Costa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, via XXIV Maggio n. 23 (Chiomenti Studio Legale). -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE MILANO 1 (C.F. 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott.ssa Olga Rita Lotti, rappresentata e difesa ex lege in questo giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e rappresentata e difesa ex lege - controricorrente - avverso il decreto n. 108/2018, R.G. n. 347/2018 dalla Corte d’Appello di Torino, datato 28 agosto 2018 e pubblicato e comunicato a mezzo pec dalla cancelleria in data 31agosto 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Torino ha accolto il reclamo ex art. 183 l. fall. proposto dall’Agenzia delle Entrate contro il decreto 24 maggio 2018 del Tribunale di Vercelli che aveva omologato il concordato preventivo in continuità diretta proposto da Albis International s.r.l. e, per l’effetto, revocato il provvedimento impugnato, ha respinto la domanda di omologazione avanzata dalla società. 2.La Corte territoriale ha ritenuto che il concordato proposto da Albis violasse l’ordine delle cause di prelazione, in quanto, nonostante l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i creditori muniti di privilegio generale, prevedeva un certo soddisfacimento dei creditori chirografari mediante i flussi generati dalla continuità aziendale, che però , contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non possono essere equiparati a “ finanza esterna ” e dunque considerati un quid distinto dal patrimonio social e esistente alla data di presentazione della domanda, liberamente distribuibile dal debitore.

3. Il decreto, pubblicatoil31.8.2018, è stato impugnat o da A lbis International s.r.l. in concordato preventivo con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivoe illustrato da memoria, cui l ’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il primoed unico motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.2740 e 2741 c.c., nonché degli artt. 160, comma 2, e 186 bis l.fall.; violazione e/o omessa applicazione dei principi generali in materia di concordato in continuità e sotto questo ulteriore profilo degli artt. 160, comma 2, 186 bis e 184 l.fall., nonché dell’art. 2265 c.c. 1.1.Albis lamenta l’erroneità della decisione impugnata evidenziando che, come si evince chiaramente dal disposto dell’art. 186 bis l.fall., il concordato con continuità aziendale, introdotto con la riforma del 2012, costituisce uno strumento di soddisfazione dei creditori che si attua in modo diverso (e con presupposti e finalità affatto diverse) rispetto alla liquidazione generale del patrimonio del debitore e, proprio per tale s u a peculiarità, consent e una diversa delimitazione dei confini (oggettivi e cronologici) di detto patrimonio ai fini della valutazione della responsabilità del proponente ex art. 2740 c.c. 1.2.

In sintesi, la ricorrente deduce che , in presenza di una domanda di concordato in continuità, l’art. 186 l. fall., laddove prevede la possibilità di non integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati nei limiti del valore realizzabile sul ricavato dei beni su cui sussiste il diritto di prelazione in caso di liquidazione, andrebbe interpretato nel senso che il patrimonio da prendere in considerazione per valutare la capienza dei beni , in rapporto all’ipotetica alternativa liquidatoria, sarebbesoltanto quello sussistente al momento della domanda di concordato; analogamente, il momento in cui e ffettuare la verifica del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione sarebbe sempre quello della domanda di concordato e l’oggetto di tale verifica sarebbesempre e soltanto il patrimonio esistente a tale data (sempre in rapporto all’astratta alternativa liquidatoria), con conseguente possibilità di distribuire liberamente tra i creditori le maggiori liquidità che l’attuazione del piano concordatario apporta rispetto alla prospettiva liquidatoria.

3. Ritiene il Collegio che le questioni trattate nelmotiv o di ricorso in esame meritino la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373 del 08/06/2012.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per l