Italian Supreme Court allows investor's claim against bank for breach of duty to independently monitor financial risk changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy partially allowed the investors' appeal against the Bank of Milan's appellate judgment regarding financial instrument purchases. The investors argued the bank failed its contractual duty to independently monitor and inform them of significant risk increases, citing specific civil code articles. The court agreed that the bank's reliance on a third-party consortium did not fulfill its autonomous obligation to monitor risks, thus overturning the lower court's dismissal of the breach claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362, 1363, 1366, 1370 c.c.; The financial intermediary's contractual obligation to independently monitor and inform the investor of significant risk variations cannot be satisfied merely by relying on communications from a third-party consortium.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
2019 R.G. proposto da : Farinotti Massimo, rappresentato e difeso dall’ Avv. Elisa Giuseppina Caccavari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Piacenza, 16 - ricorrente - contro Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Luigi Alliegro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 57 - controricorrente – e sul ricorso n. 30500/2019 R.G. proposto da: Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Luigi Alliegro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 7 - ricorrente – contro Oggetto: intermediazione finanziaria obblighi informativi Pizzi Michelina Maria e Farinotti Massimo, rappresentati e difesi dall’Avv.
Elisa Giuseppina Caccavari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Piacenza, 16 - controricorrenti e la prima anche ricorrent e incidental e - Avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Milano n. 1066 /20 19 pubblicata il 12.3.2019, nel giudizio r.g. n. 2596/2017, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del10 novembre 2023 dal Consigliere Daniela Valentino; FATTI DI CAUSA Oggetto della causa sono due operazioni di acquisto di obbligazioni emesse dalla banca d'affari USA Lehman Brothers effettuate dall'attore Farinotti tramite la banca convenuta in data 3 e 17 luglio 2008 per complessivi nominali € 115.000, nonché quattro analoghe operazioni di acquisto delle medesime obbligazioni eseguite dall'attrice Pizzi in data 7 luglio 2008 per complessivi nominali € 205.000 con una spesa effettiva di € 200.382,72.
In relazione a tali operazioni gli attori hanno lamentato una serie di inadempienze da parte dell'intermediario, chiedendo la dichiarazione di risoluzione degli acquistio, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale diMilano ha rigettato le domande svolte dal Farinotti e ha dichiarato , invece, risolto gli ordin i di acquisto dei titoli del 7.7.2008 effettuati dalla sig.ra Pizzi e condannato la Banca al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Intesa San Paolo Private Bank s.p.a. ha proposto gravame nei confronti di Pizzi Michelina Maria dinanzi alla Corte di Appello di Milano.
In tale giudizio il sig. Farinotti ha proposto anche appello incidentalenei confronti di Intesa San Paolo Private Bank s.p.a. La Corte d’appello adita con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello principale ed anche quello incidentale. Contro la sentenzadi appello Massimo Farinotti ha presentato ricorso ed anche memoria.Su tale ricorso Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a.ha presentato controricorso. Avverso la medesima sentenza Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. ha anche proposto distinto ricorso , con tre motivi , notificato sia a Michelina Maria Pizzi che a Massimo Farinotti, ma proposto soltanto nei confronti della prima, poiché contiene censure rivolte alla sola parte della sentenza impugnata riguardante la sua posizione.
Tale ricorso è da qualificare incidentale essendo stato notificato in data successiva aquello del sig. Farinotti. Michelina Maria Pizzi e Massimo Farinotti ha nno resistito a tale ricorso con controricorso , contenente anche ricorso incidentale condizionato nell’interesse della solaMichelina Maria Pizzi . I ricorsi predetti vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrenteprincipale Farinotti Massimo deduce : 1.Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. b), TUF, degli artt. 27, 28, 34 , commi 1, 2 e 5 , Reg.Consob n. 16190/2007, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1375 c.c., degli artt. 2 e 39 d.lgs. n.206/2005, dell'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali della UE, degli artt. 2 e 47 Cost., dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non sussisterebbe un obbligo dell’intermediario di informare l’investitore sulle caratteristiche e i rischi dello specifico investimento da effettuare, prevedendo il nuovo regolamento Consob intermediari, n. 16190 del 2007, esclusivamente l’obbligo di comunicare all’investitore una valutazione di adeguatezza dell’investimento, nel caso di contratto di gestione di portafoglio, ovvero di appropriatezza negli altri casi (come in questo, in cui era stato stipulato un contratto di deposito amministrato titoli e di negoziazione, non già di consulenza e gestione portafoglio), ai sensi degli artt. 41 e 42 del regolamentostesso. 1.1 La censura è fondata.
Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire con la sentenza n.14208/2022 , poi ripresa da Cass. 22833/2023, anche dopo l’entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190/2007 l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b), T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario).
L'informativa riguardo allo strumento finanziario ha, così, una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza: la prima deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, e per quanto qui rileva, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
Ben si intende, allora, come la segnalazione dell'intermediario, il quale sconsigli l'operazione per aspetti concernenti la generica non congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità — elementi, questi ultimi, indispensabili per consentire una consapevole scelta di investimento — non escluda affatto l'inadempimento. In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass., n. 15936/2018).
L'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n.58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass.,n. 18153/2020; Cass., n. 35789/2022). 2.Con il secondo motivo :
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Milano erroneamente omesso di esaminare un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la mancata informazione dell’investitore, da parte dell’intermediaria, sui rischi specifici degli strumenti finanziari negoziati.2.1La censura è inammissibile per difetto di attinenza al la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha respinto la domanda del Farinotti escludendo in diritto , come si è visto esaminando il primo motivo,la sussistenza stessa dell’obbligo informativo in questione. 3.Con il terzo motivo:
Violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1366, 1370 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Milano , nell'interpretare la relativa clausolanegoziale, erroneamente negato l'esistenza dell'impegno contrattuale della banca intermediariasia di monitorare "autonomamente", ossia indipendentemente dal monitoraggio svolto dal consorzio interbancario Patti Chiari, il livello di rischio degli strumenti finanziari compravenduti, sia di comunicare "autonomamente" all'investitore, ossia indipendentemente da qualsiasi comunicazione del consorzio Patti Chiari rivolta da quest'ultimo all'intermediario finanziario, la intervenuta significativa variazione del livello di rischio degli strumenti finanziari compravenduti. 3.1 La censura è inammissibile perché l’interpretazione della Corte d’appello viene censurata articolando in realtà –ad onta della denuncia di violazione delle regole ermeneutiche dei contratti – critiche di merito, che rimandano a un riesame degli atti di causa, senza che peraltro sia formulata alcuna censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
La ricorrente incidentale Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a.ha dedotto:
4. Con il primo motivo : Violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Violazione artt. 39, 41 e 42 regolamento Consob n. 16190/2007; Violazione art. 12 disposizioni sulla legge in generale per errata interpretazione artt. 39, 40, 41 e 42 regolamento Consob n. 16190/2007. Si censura la statuizione della Corte d’appello secondo cui era stato violato l’obbligo dell’intermediaria di procedere alla “profilatura” dell’investitrice sottoponendole il questionario di cui all’art. 41 reg. Consob 16190/2007, ritenuto dalla Corte non surrogabile da informazioni reperite aliunde (pregressa operatività, investimenti in atto, ecc.), come sostiene la ricorrente essere avvenuto nella specie. 4.1.La censura è infondata. In particolare, il rilievo – in sé esatto –che l’impossibilità di effettuare la valutazione di appropriatezza non comporta (a differenza di quanto avviene per l’adeguatezza: v. art. 39, comma 6, reg. cit., non richiamato dall’art.
41) obbligo di astensione dall’operazione da parte dell’intermediario, non influi sce sulla questione che ci occupa, ossia la questione della surrogabilità dell’obbligo di chiedere le informazioni. Né è decisivo il comma 5 dell’art. 39, cit.: il quale consente di non tener conto delle informazioni ottenute, qualora risultino errate o superate, ma non consente di non chiedereaffatto quelle informazioni, la cui richiesta resta in ogni caso obbligatoria da parte dell’intermediario. 5.Con il secondo motivo: Violazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si deduce la nullità della sentenza , per motivazione assente e/o apparente, ove afferma che l’inadempimento della banca “è da qualificarsi inadempimento di non scarsa importanza”, senza chiarificazione alcuna sulla motivazione. 5.1La censura è infondata perché la motivazione della gravità dell’inadempimento risiede nella trasparente sottolineatura della centralità degli obblighi informativi, gravanti sull’intermediario, nel sistema dell’intermediazione finanziaria.
6. Con il terzo motivo: Violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ; violazione artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d’appello considerato, a torto, gravi, precise e concordanti le presunzioni su cui ha basato la conclusione della sussistenza del nesso causale tra inadempimento dell’intermediaria e danno per l’investitrice. 6.1 La censura è infondata perché la p resunzione di sussistenza del nesso causale tra violazione degli obblighi informativi dell’intermediario e danno subito dall’investitore è una presunzione legale, come chiarito da Cass. 7905/2020;dunque non vengono in considerazione i criteri della gravità precisione e concordanza degli indizi, di cui all’art. 2729 c.c. La sig.ra Pizzi, controricorrente e ricorrente incidentale al ricorso di Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., ha dedotto in via condizionata:
7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 , 1366,1370 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello , nell’ambito dell’attività ermeneutica svolta sulla clausola contrattuale afferente l’impegno dell’intermediario finanziario di avvisare tempestivamente l’investitore sulla intervenuta significativa variazione del livello di rischio degli strumenti finanziari compravenduti, sia erroneamente negato l’esistenza dell’impegno contrattuale dell’intermediario finanziario di monitorare “autonomamente”, ossia indipendentemente dal monitoraggio svolto dal Consorzio interbancario Patti Chiari, il livello di rischio degli strumenti finanziari compravenduti, sia di comunicare “autonomamente” all’investitore, ossia indipendentemente da qualsiasi comunicazione del consorzio Patti Chiari rivolta da quest’ultimo intermediario finanziario, la intervenuta significativa variazione del livello di rischio degli strumenti finanziari compravenduti. 7.1 Il rigetto del ricorso incidentale rende assorbita la censura condizionata.
8. Per quanto esposto , il primo motivo del ricorso principale di Massimo Farinottiva accolto, mentre sono dichiarati inammissibil i il secondo e il terzo; l a sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale proposto da Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. va rigettato e quello incidentale condizionato , pro posto da Pizzi , va dichiarato assorbito, con condanna del la banca ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della Pizzi.
P.Q.M.
La Corteriunisce i ricorsi rubricati sotto il n. 30500/2019 R.G. al ricorso rubricato al n. 28509/2019 R.G. Accoglie il primo motivo del ricorso n. 28509/2019 R.G. e dichiara inammissibili gli altri ; c assa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso pro posto da Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., rubricato al n. 30500/2019 R.G.,e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto daMichelina Maria Pizzi, rubricato al medesimo numero di R.G.;condanna la ricorrente Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a.al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente Michelina Maria Pizzi, che liquida in €8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale I ntesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific