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Decreto — n. 8457/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8457/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, SIAP SERVICE SRL, filed a request for judgment without requesting a decision, while the respondent, FALLIMENTO GENERAL COSTRUZIONI SRL, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the case and the award of costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural default statutory deadline extinction of proceedings renunciation of appeal costs allocation Italian Civil Procedure spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22716/2022 R.G. proposto da : SIAP SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANELE II 326, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MARCO (FRNMRC66D10B666J) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGISTRO DOMENICO (MGSDNC55T19B198O) -ricorrente- contro FALLIMENTO GENERAL COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO VACCARINI 32/B, presso lo studio dell’avvocato MAGGIULLI MARINA (MGGMRN69D44H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato PASSALACQUA EUGENIO (PSSGNE62D09F251T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.305/2022 depositata il 06/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l