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Decreto — n. 8447/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8447/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8447/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8447/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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indennità di prima sistemazione fatture impagate compravendita con obbligo di montaggio pagamento del subappaltatore inadempimento del locatore arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2575/2022 R.G. proposto da : QUADRELLI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBA N 12/A, presso lo studio dell’avvocato LAMATTINA ANDREA (LMTNDR65L22B351H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRI PIETRO (FRRPTR37C18H534Z), QUADRANI FURIO (QDRFRU53E03H501Y), BILOTTA ROBERTO (BLTRRT67S16H501J) -ricorrente- contro ORZEA FIORENTINA, SALVATORE DONATA, CAPITINI ERALDO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA, RIVARA FIORELLA, MONTARDI MASSIMO, MOIRANO ADRIANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.59/2021 depositata il 12/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.