Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Zoppini Alberto, had filed a recourse against a bankruptcy decree but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the statutory period constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5132/2018 R.G. proposto da : ZOPPINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA T. SALVINI 2/A, presso lo studio dell’avvocato PEDRETTI LUIGI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CIACCIA ALESSANDRO (CCCLSN52S26C426Q) -ricorrente- contro FALLIMENTO CERBIATTO DUE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMUCCI OLGA (GGLLGO76E48H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.73317/2015 depositata il 03/01/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le