Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Siena NPL 2018 SRL, challenged a bankruptcy decree against Libreria Adamo di Pellegrini, but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4880/2021 R.G. proposto da : SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA N 20, presso lo studio dell’avvocato NERI ALESSANDRA (NRELSN70P70H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato BOSIO ALESSANDRO (BSOLSN61E28E897E) -ricorrente- contro FALLIMENTO LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI DI MARINA DI PELLEGRINI E DIEGO EBBI SNC, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO PONCHIELLI, 6, presso lo studio dell’avvocato RICCI ILARIA (RCCLRI75E54E958G) rappresentato e difeso dall'avvocato GANDOLFI ALBERTO (GNDLRT66R20E897Y) -controricorrente- nonchè contro DI PELLEGRINI MARINA, EBBI DIEGO-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE MANTOVA i n RG n . 2715/2019 depositatoil 30/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor