Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the settlement proposal within the mandatory forty-day window. The appellant, Prisma Spv S.r.l., did not respond to the settlement offer submitted by the respondent, Paolo Zucca, despite the statutory deadline expiring. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25326/2022 R.G. proposto da : PRISMA SPV S.R.L. E PER ESSA DOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliato in CAPRIOLO VIA URINI N. 16, presso lo studio dell’avvocato ZANNI MAURO (ZNNMRA64E07B711K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZUCCA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 24, presso lo studio dell’avvocato KNOKE CLAUDIA (KNKCLD72S66H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BERGAMO n.3065/2022 depositata il 23/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg