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Ordinanza Interlocutoria — n. 8373/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands bankruptcy case to lower court regarding external financing and creditor priority order.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8373/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case for a new public hearing. The appellant argued that income from business continuity should be treated as external financing, while the bankruptcy trustee contended it violated the statutory order of creditor priority. The Court decided to hear the matter again because it identified a potential need to reconsider principles established in a prior 2012 precedent regarding the scope of priority rules in bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 186 bis l. fall.; Art. 160 l. fall.: The Court holds that the order of legitimate creditor priority applies to all claims satisfied under the plan, including those funded by business continuity, and the case requires re-examination of established principles.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings concordato preventivo creditor priority external financing business continuity Corte di Cassazione remand for hearing finanza sostenibile

Disposizioni normative citate

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Art. 186 bis l. fall.
GROUP presentòal Tribunale della Spezia ricorso diretto ad ottenere l’ammissione al concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis l. fall.
Art. 160 l. fall.
La Corte territoriale ha rilevato che: (i) tra i precetti applicabili al concordato con continuità aziendale, previsti in via generale per il concordato preliminare, vi fosse anche quello, dettato dall’ultimo comma dell’art. 160, l.
Art. 184 l. fall.
Art. 180 c.p.c.
Art. 182quinquies, 5 comma l. fall.
strategici, anteriori alla procedura, ai sensi dell’art. 182quinquies,5 comma l.
art. 180 c.p

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 9373 del 08/06/2012
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 19716-2018 r.g. proposto da: ALL. ST.AR. GROUP – ALLESTIMENTI STANDS ARREDAMENTI S.N.C. DI MONTANARI GIAN LUCA E C. con gli avvocati Massimiliano Ratti, Antonio Pezzano, Marco Spadaro e Luigi Amerigo Bottai, come da procura in atti. - ricorrente - contro FALLIMENTO ALL. ST.AR. GROUP – ALLESTIMENTI STANDS ARREDAMENTI S.N.C. DI MONTANARI GIAN LUCA E C. (cod. fisc. 00847650116 ), nonché dei soci illimitatamente responsabili Gian Luca Montanari e Arianna Polici,in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare dott.

Riccardo Sala, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli Avvocati Maria Pia Amodeo e Tommaso Spinelli , con i quali elettivamente domicilia in Roma, allaVia L. Bissolati n. 76 , presso lo studio dell’AvvocatoSpinelli. - controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Genova, depositata in data 21 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.ALL. ST.AR. GROUP presentòal Tribunale della Spezia ricorso diretto ad ottenere l’ammissione al concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis l. fall.

Il Tribunale, dopo aver assegnato alla parte ricorrente termine di giorni quindici per apportare modifiche alla proposta, dichiarò l’inammissibilità della domanda di concordato ed il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, evidenziando l’erroneità della configurazione, da parte della ricorrente, come finanza esterna, allocabile liberamente ai fini della soddisfazione dei creditori, dei proventi derivanti dalla prosecuzione dell’attività e dunque la violazione del divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. 2.Avverso il provvedimento di inammissibilità del concordato e la sentenza dichiarativa del fallimento proponeva pertantoreclamo All Star, contestando le argomentazioni del Tribunale e sostenendo l’assimilabilità alla finanza esterna dei redditi prodotti dalla prosecuzione dell’attività di impresa.

La Corte di appello di Genovaha respinto il reclamo con sentenza n. 53/2018, depositata il 21 maggio 2018. La Corte territoriale ha rilevato che: (i) tra i precetti applicabili al concordato con continuità aziendale, previsti in via generale per il concordato preliminare, vi fosse anche quello, dettato dall’ultimo comma dell’art. 160, l. fall., secondo cui non sarebbe possibile nella proposta concordataria superare il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; (ii) non era neanche condivisibile la tesi, perorata dal reclamante nel primo motivo di ricorso, secondo cui il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione sarebbe circoscritto al patrimonio del debitore esistente al momento della presentazione della domanda di concordato, nonché a quelle situazioni la cui soddisfazione derivava dall’attivazione della responsabilità patrimoniale del debitore ex artt. 2740 e 2741, 1 comma, cod. civ., con la conseguenza che ne rimarrebbero esclusi sia la nuova finanza esogena, nella forma di un effettivo apporto estraneo, sia quella prodotta dalla prosecuzione dell’attività; (iii) tale tesi –non condivisa – si sarebbe fond ata s ull ’ efficacia del decreto di omologazione della proposta di concordato che avrebbe costituito, secondo la tesi della reclamante, il diaframma tra la fase procedimentale-concorsuale ed il ritorno in bonisdell’impresa debitrice la quale, attraverso la ristrutturazione del debito e dei benefici connessi alla falcidia delle poste debitorie, avrebbe recuperatoun proprio nuovo equilibrio finanziario e patrimoniale; (iv) la tesi sovra esposta sarebbe invece sostenibile solo per le obbligazioni future, in quanto il pagamento di tutti i creditori – per i quali il concordato è obbligatorio, ai sensi dell’art. 184 l. fall. -, e dunque anche di quelli destinati ad essere soddisfatti con i proventi della continuazione dell’attività di impresa, risulterebbeintegralmente regolato dalle condizioni del piano approvato; (v) più in particolare, nel concordato con continuità aziendale il piano dovrebbe faraffidamento, per la soddisfazione dei creditori, anche sugli utili prodotti dal proseguimento dell’attività, per cui la chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 180 c.p.c., e l ’ esdebitazione prevista dall’art. 184 l. fall. non comporterebbero l’affrancazione del debitore, obbligato a pagare i creditori anche con i proventi della futura attività; (vi) anche l’argomento focalizzato sulla possibilità del pagamento dei creditori cd. strategici, anteriori alla procedura, ai sensi dell’art. 182quinquies,5 comma l. fall., in violazione del principio della par condicio creditorum, non era condivisibile, in quanto la norma in esame subordina tale possibilità alla doppia condizione che i crediti derivino da prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e che siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

2. La sentenza è stata impugnata da ALL. ST.AR. GROUP – ALLESTIMENTI STANDS ARREDAMENTI S.N.C. DI MONTANARI GIAN LUCA E C. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiil FALLIMENTO ALL. ST.AR. GROUP–ALLESTIMENTI STANDS ARREDAMENTI S.N.C. DI MONTANARI GIAN LUCA E C.ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 3. Le questioni che formano oggetto dei due motivi di ricorso meritano, ad avviso del collegio, la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373del 08/06/2012.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuov