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Decreto — n. 8333/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a decree omitting attorney fee distribution to non-statutory defenders.

Numero d'incarto Decreto — n. 8333/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered a material correction to a decree declaring the case extinguished. The counterparty argued the original text failed to specify that attorney fees should be distributed to non-statutory defenders. The court ruled that such omissions fall under the procedure for correcting material errors, thereby amending the decree to include the required distribution clause.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.: A decree declaring a case extinguished may be corrected for material errors if it omits essential details regarding the distribution of attorney fees to non-statutory defenders.

Parole chiave

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material error correction attorney fee distribution non-statutory defenders case extinction decree Supreme Court procedure spese d'esecuzione accollo delle spese dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
32945/23, pubblicato il 27.11.23, di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 7.7.2010 n.16037
Cass. Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un. 5.11.2021 n. 32200
7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. Un. 5.11.2021 n. 32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non accorre provvedere sulle spese.
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Testo completo

uente DECRETO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE nel procedimento n. rg. 701/24, già iscritto con rg.n. 23747/21, tra: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Proietto e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Tacchificio Marziali Lugi C. s.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adolfo Pesaresi e Giovanni Calafiore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Massimiliano Battistelli in Viale del Vignola n. 73, Roma; -controricorrente – letta l’istanza dei difensori del controricorrente, con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n. 32945/23, pubblicato il 27.11.23, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n. 23747/21 ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc civ;rilevato che nel suddetto decreto, nel “condannare la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”, si è omesso di aggiungere “da distrarsi in favore dei difensori della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari”; ritenuto che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.

Cass. Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. Un. 5.11.2021 n. 32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non accorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dispone la correzione del decreto n. 32945/23, pubblicato il 27.11.23, di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n. 701/2024, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “accessori di legge”, le seguenti parole “da distrarsi in favore dei difensori della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso, in Rom