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Ordinanza Interlocutoria — n. 8330/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to significant legal question on net patrimonial damage assessment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8330/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a public hearing for further examination. The appellant argued that the lower court erred in applying civil code articles regarding net patrimonial damage calculation without certain proof. The court identified this as a question of particular relevance requiring uniform interpretation across all civil sections.

Regesto Legislator

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Art. 375 cod. proc. civ.; Art. 375 cod. proc. civ. (as modified by D.Lgs. n. 149/2022): When a cassation appeal raises a question of particular relevance regarding the uniform application of substantive law, the court may remand the case to a public hearing for further examination.

Parole chiave

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question of particular relevance uniform interpretation net patrimonial damage remand to public hearing civil code articles procedural reform administrative liability cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 2486 cod. civ.
Considerato che: il secondo motivo di ricorsodenunzia la violazione dell’art. 2486 cod. civ. e l’erronea applicazione dell’art.
Art. 2449 cod. civ.
Art. 378 d.lgs. n. 14 del 2019
Art. 375 cod. proc. civ.
5252-24), è destinata a riproporsi in un numero indefinito di controversie, ciò anche integrando i presupposti dell'art. 375 cod.
D.Lgs. n. 149 del 2022
art. 2486 cod. civ
Considerato che: il secondo motivo di ricorsodenunzia la violazione dell’art. 2486 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 5252-24
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4604/2022 R.G. proposto da: ZALLOCCO FAZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI BONAVENTURA MASSIMO (DBNMSM59P07D542B) -ricorrente- contro FALLIMENTO SIMA'S S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIOINI FABRIZIO (CHNFRZ59D28G921T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 849/2021 depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: il curatore del fallimento di Sima’s s.r.l. propose contro l’amministratore Fazio Zallocco l’azione di responsabilità per l’aggravamento del dissesto, stante la prosecuzione dell’attività in funzione non esclusivamente conservativa dopo che l’assemblea aveva deliberato di dar corso all’autofallimento; nella resistenza dell’amministratore, la domanda venne accolta dal tribunale di Ancona previa quantificazione del danno in 57.000,00 EUR, corrispondente ai canoni di locazione immobiliare maturati e non pagati dal 1° giugno 2012 al 6 giugno 2013, data di riconsegna dell’immobile locato; l’appello di Zallocco è stato respinto e avverso la sentenza è adesso proposto ricorso per cassazione in tremotivi; il Fallimento ha replicato con controricorsoe memoria.

Considerato che: il secondo motivo di ricorsodenunzia la violazione dell’art. 2486 cod. civ. e l’erronea applicazione dell’art. 2449stesso codice, per avere la corte d’appello omesso di fare applicazione del criterio dei netti patrimonialionde stabilire l’effettivo ammontare del danno in mancanza di una prova certa di esso; prova della quale – si dice - era onerata la curatela fallimentare; rispetto a tale motivo di doglianza, che attiene alla questione circa l’immediata applicabilità, o meno, della norma conseguente all’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019 recante il CCII- immediata applicabilità negata dalla corte territoriale - , il C ollegio reputa opportun a la trattazione in pubblica udienza, con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati; si tratta infatti di questione che, risolta in senso con trario a quanto ritenuto dalla corte anconetana da una recentissima ordinanza di questa Sezione(Cass.

Sez. 1 n. 5252-24), è destinata a riproporsi in un numero indefinito di controversie, ciò anche integrando i presupposti dell'art. 375 cod. proc. civ, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con la nuova formulazione delle questioni "di particolare rilevanza" aventi maggiore valenza nomofilattica, nella prospettiva di assicurare l'uniformità organizzativa delle diverse articolazioni civili della Corte e di fornire criteri di orientamento omogenei anche alla Procura generale e alle parti; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

Deciso in Roma,