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Decreto — n. 8323/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8323/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8323/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8323/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali assunzione delle spese ripetibili spese di esecuzione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23888/2022 R.G. proposto da : GIULIANI PAOLO, GIULIANI MASSIMILIANO, PERUGINI MARIA TERESA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMOLI FRANCESCO (RMLFNC61S25G148T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ARCO AUTOSOCCORSI SRL, CARBO NAFTA ECOLOGICA SRL, GRABOWSKI WIESLAM JANUSZ, IL METANO SRL, PICCHIARELLI SANDRO, AIT SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE, SB ARCH BARGONE ARCHIETTI ASSOCIATI, TETI ANGELO, VESCOVI ROBERTO, AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA 2, CASSA RISPARMIO ORVIETO SPA, CHIVU NICOLAE, CURATELA FALLIMENTO FORNACE GIULIANI DI GIULIANI C SNC, FAM SRL IN LIQUIDAZIONE, MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA SEDE DI PERUGIA, OLIMPIERI PAOLO, WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, ANALISI E PROVE SRL, DIACONU COSTINEL CLAUDIU, DOMENICONI CLAUDIO, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, ENI SPA DIVISIONE GAS POWER, FESTA EMILIO, JOB JANUSZ WLODZIMIERZ, L'ELETTRODIESEL DI RELLINI NUCCIONI, LATER MECCANICA SRL, SARACA ISABELLA, SOCIL SRL -intimati- INPS SEDE TERNI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.184/2022 depositata il 16/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge (quanto ad INPS) e Euro 3.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito (quanto ad