Ordinanza Interlocutoria — n. 8250/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25759-2016proposto da: FALLIMENTO D.A.M.E.N. S.R.L., rappresentat o e difes o dall’Avvocato MARCO SPADAROper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIRACUSA depositato il 5/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che il ricorso proposto dal Fallimento pone la seguente questione: se e in che modo , a fronte della pendenza in sede ordinaria della domanda con cui l ’ Autorità committente aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità, l’annullamento e/o la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la società poi fallita per l’invalidità della p olizza fideiussoria a tal fine consegnata dall’aggiudicatrice, possa essere ammesso a l Ric. 2016n. 2 5759 - Sez. 1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 passivo il credito risarcitorio conseguentemente vantato dall’Autorità committente senza attendere, come ha fatto il decreto impugnato, l’esito del giudizio ordinario in ordine alle domandeivi proposte; ritenuto che tale questione interferisce con quelle già devolute alla pubblica udienza a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 30503/2023, n. 30573/2023, n. 30547/2023 nonché n. 13544/2023, concernenti l’assetto dei r apporti tra domanda di risoluzione del contratto proposta innanzi al giudice ordinario e domanda di ammissione al passivo per i conseguenti crediti risarcitori e restitutori e che, a fronte delle differenti soluzioni offerte al riguardo dalla Sezione (cfr., in tal senso, Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020), s’impone, in attesa delle relative decisioni, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 8250/2024 — snciv · Corte di Cassazione: S.R.L., rappresentat o e difes o dall’Avvocato MARCO SPADAROper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIRACUSA depositato il 5/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che il ricorso proposto dal Fallimento pone la seguente questione: se e in che modo , a fronte della pendenza in sede ordinaria della domanda con cui l ’ Autorità committente aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità, l’annullamento e/o la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la società poi fallita per l’invalidità della p olizza fideiussoria a tal fine consegnata dall’aggiudicatrice, possa essere ammesso a l Ric. 2016n. 2 5759 - Sez. 1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 passivo il credito risarcitorio conseguentemente vantato dall’Autorità committente senza attendere, come ha fatto il decreto impugnato, l’esito del giudizio ordinario in ordine alle domandeivi proposte; ritenuto che tale questione interferisce con quelle già devolute alla pubblica udienza a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 30503/2023, n. 30573/2023, n. 30547/2023 nonché n. 13544/2023, concernenti l’assetto dei r apporti tra domanda di risoluzione del contratto proposta innanzi al giudice ordinario e domanda di ammissione al passivo per i conseguenti crediti risarcitori e restitutori e che, a fronte delle differenti soluzioni offerte al riguardo dalla Sezione (cfr., in tal senso, Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020), s’impone, in attesa delle relative decisioni, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
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o la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25759-2016proposto da: FALLIMENTO D.A.M.E.N. S.R.L., rappresentat o e difes o dall’Avvocato MARCO SPADAROper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIRACUSA depositato il 5/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che il ricorso proposto dal Fallimento pone la seguente questione: se e in che modo , a fronte della pendenza in sede ordinaria della domanda con cui l ’ Autorità committente aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità, l’annullamento e/o la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la società poi fallita per l’invalidità della p olizza fideiussoria a tal fine consegnata dall’aggiudicatrice, possa essere ammesso a l Ric. 2016n. 2 5759 - Sez. 1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 passivo il credito risarcitorio conseguentemente vantato dall’Autorità committente senza attendere, come ha fatto il decreto impugnato, l’esito del giudizio ordinario in ordine alle domandeivi proposte; ritenuto che tale questione interferisce con quelle già devolute alla pubblica udienza a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 30503/2023, n. 30573/2023, n. 30547/2023 nonché n. 13544/2023, concernenti l’assetto dei r apporti tra domanda di risoluzione del contratto proposta innanzi al giudice ordinario e domanda di ammissione al passivo per i conseguenti crediti risarcitori e restitutori e che, a fronte delle differenti soluzioni offerte al riguardo dalla Sezione (cfr., in tal senso, Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020), s’impone, in attesa delle relative decisioni, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezio