Cassation court dismisses appeal against bankruptcy admission due to lack of specific reasoning on contested debt points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Unico La Farmacia Dei Farmacisti S.p.A. against the bankruptcy court's partial admission of its claim. The lower court admitted a portion of the debt but failed to provide specific reasoning regarding the contested private writing and the promise of payment. Consequently, the Court found the lower court's motivation merely apparent and insufficient to justify the partial admission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 99 l. fall.: The Court of Cassation holds that a bankruptcy court's decision admitting a creditor's claim must provide specific reasoning addressing all contested points; otherwise, the motivation is deemed merely apparent and the decision is void.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32492-2018 r.g. propostoda: UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in atti, dagli Avvocati Samuele Barillà e Alessandro Masciocchi, con cui elettivamente domicilianoin Roma, Viale Parioli n. 12 , presso lo studio dell’AvvocatoMasciocchi. - ricorrente - contro FALLIMENTO Farmacia Internazionale di Martinelli Marco s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare. - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data 3.10.2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2024 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore;RILEVATO CHE 1.Con il decreto n. 2540/2018, qui oggetto di ricorso per cassazione, il Tribunale diNapoli ha ammesso, in sede di giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., la società UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A al passivo del FALLIMENTO Farmacia Internazionale di Martinelli Marco s.a.s. per euro 25.775,75, in via chirografaria, compensando le spese per “l’accordo tra le parti per la minor somma accolta”. Il Tribunale ha così motivato: “Sono presenti per il ricorrente l’avv. Brigida Oliviero per avv. Barillà Samuele, la quale si riporta al ricorso, nonché il curatore p.t. avv.
Cassese che evidenzia che il credito è documentato da fatture prive di DDT regolarmente firmati connessi alle fatture. Al più potrebbe valorizzarsi l’effetto rilasciato dal fallito e tornato insoluto per euro 25775,75, che per i tempi di emissione potrebbe correlarsi alla fornitura in oggetto. Evidenzia che il credito è chirografario e che non esiste alcuna prospettiva di pagamento per tali creditori. Il tribunale rilevato che con riferimento all’effetto tornato insoluto non vi è specifica contestazione e che comunque comprova la quota di debito evocata ammette limitatamente ad euro 25.775,75, al chirografo”. 2.Il decreto, pubblicato il 3.10.2018 , è stat o impugnat o da UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.Acon ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Il FALLIMENTO Farmacia Internazionale di Martinelli Marco s.a.s., intimato, non ha svolto difese. La società ricorrenteha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto, sul rilievo che lo stesso non avrebbe illustrato né i motivi di rigetto delle censure sollevate avverso lo stato passivo, né le argomentazioni che avevano indotto il Collegio giudicante a disattenderli, con conseguente impossibilità di individuare il thema decidendume le ragioni poste a fondamento del dispositivo.2.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., sul rilievo che il Tribunale avrebbe palesemente violato la norma indicata per l’omessa esposizione dei motivi e delle argomentazioni determinanti il solo accoglimento parzialedell’opposizione.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, quale “la valutazione dell’anteriorità della scrittura privata del 6 giugno 2016 rispetto alla dichiarazione di fallimento”, sul rilievo che, qualora il Tribunale avesse esaminato i riscontri per tabulasattestanti la anteriorità di tale scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento, detta circostanza avrebbe impedito l’accoglimento solo parziale della proposta opposizione allo stato passivo.
Osserva ancora la società ricorrente che il decreto impugnato non si sarebbe espresso in alcun modo sulla questione, così non spiegando le ragioni per le quali il Tribunale sarebbe pervenuto ad una ammissione solo parziale del credito. 3.1 Ricorda inoltre la ricorrente che la questione dall’opponibilità alla curatela non riguarda il negozio, ma la data ed attiene, cioè, non all’efficacia dell’atto, ma solamente alla prova della sua anteriorità rispetto al fallimento; aggiunge che la corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata intercorsa nei mesi di aprile e maggio 2016 era stata finalizzata alla sottoscrizione della scrittura privata del 6 giugno 2016, includendo atti identici a quello prodotto con la domanda di ammissione, riportanti l’espresso riconoscimento del suo credito. 3.2 Si evidenzia, sempre da parte della ricorrente , che la comunicazione a mezzo pec costituirebbe ex se data certa, sussistendo tutti gli elementi e i riscontri di fatto per collocare la sottoscrizione della scrittura privata in un periodo antecedente la dichiarazione di fallimento e che, secondo il disposto dell’art. 2704, 1 comma, cod. civ., “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione” risulta certa e computabile riguardo ai terzi “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.
Osserva sempre la ricorrente che la comunicazione pec rientra nella categoria di questi “fatti” e dunque dovrebbe attestare con indiscutibile certezza l’esistenza del documento quantomeno da quella data, con la conseguenza che, alla luce di quanto detto, la scrittura privata del 6 giugno 2016 sarebbe opponibile alla curatela e costituirebbe valido elemento di prova del credito.
4. Il quarto mezzo denuncia vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quale lavalutazione in ordine alla terzietà del curatore nei confronti della ricorrente”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe omesso l’esame del fatto – decisivo – che nella scrittura privata del 6 giugno 2016, oltre al riconoscimento di debito, sarebbe stata formalizzata anche una promessa di pagamento. 4.1 I primi quattro motivi –che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione tra i vizi denunciati –sono fondati.
In realtà, la società ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all'esame dei giudici del merito in sede di opposizione allo stato passivo, ovvero l’opponibilità alla procedura di fallimento della scrittura privata del 6 giugno 2016 contenente ricognizione di debito e promessa di pagamento, allegando peraltro come fatti equipollenti ex art. 2704 cod. civ. nel fornire certezza dell ’ anteriorità del predetto documento rispetto alla declaratoria di fallimento lo scambio di corrispondenza a mezzo pec, come tale idonea a fornire un valido elemento dimostrativo in tal senso (v.
Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020;Cass.Sez. 1, Sentenza n. 15035 de l 21/07/2016). Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive della ricorrente, il Tribunale , senza alcuna specifica motivazione, halimitato l’ammissione del credito alla sola e minor somma di euro 25.775,75, argomentando unicamente che “con riferimento all’effetto ritornato insoluto non vi è specifica contestazione”. Non vi è dubbio che -a fronte del thema decidendum, come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dallaricorrente nel proprio atto di opposizione- i giudic i di merito abbiano reso una motivazione meramente apparente,che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametridella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, non avendo preso, cioè, alcuna posizione sui punti sottoposti dallaricorrente allaloro attenzione.
Senza contare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, deve ritenersi meramente apparente la motivazione che sia manchevole, come avvenuto anche nel caso di specie, dell’esposizione relativa alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale sottoposta all’esame dei giudici del merito (cfr. Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 38367 del 03/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014; Sez. 3, Ordinanza n. 24479 del 02/10/2008). 4.2 L’accoglimento dei primi quattro motivi determina l’assorbimento dei restanti due motivi, articolati come “violazione e falsa applicazione degli artt.2709, 2710 c.c. e 93 l.fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” e “violazione e falsa applicazione dell’art. 93 l.fall.”.
P.Q.M.
accoglie i primi quattro motivi e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli che,