Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, Graffity Group, had previously withdrawn the case, which the opposing party accepted, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the judgment was declared extinct without awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a lawsuit extinguished upon the plaintiff's formal waiver of the appeal, provided the opposing party accepts the withdrawal, thereby terminating the proceedings without substantive ruling on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26109/2022 R.G. proposto da: Graffity Group s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; Borina Luciano in proprio; Botter Paolo in proprio; rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Calesso e Giuseppe Antoniazzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Marco Ranni in Via Properzio n. 27, Roma; -ricorrenti – contro BCC NPLS 2019 s.r.l., e per essa la mandataria doValue s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni Solinas ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Saverio Gianni in via Marcello Prestinari n. 13, Roma; - controricorrente – contro Banca di Credito Cooperativo S. Stefano di Martellago – Venezia ora Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia S.c.p.a., Girardi Giuliana; - intimate - avverso la sentenza n. 715/22 della Corte d’Appello di Venezia del 29/03/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la accettazione d ella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2