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Decreto — n. 8241/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8241/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8241/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30297/2022 R.G. proposto da: DeA Capital Real Estate SGR s.p.a. (già IdeaA FIMIT . Società di Gestione del Risparmio S.p.a.), in proprio e nella qualità di società di gestione del fondo denominato “Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Alfredo Rotili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Michele Mercati n. 42, Roma; -ricorrente – contro Andromeda s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Maria Deiana e Antonio Briguglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Monte Zebio n. 19, Roma; -controricorrente – contro CCC s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 17168/22 del Tribunale di Roma pubblicata il 21/11/2022;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8241/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 30297/2022 R.G. proposto da: DeA Capital Real Estate SGR s.p.a. (già IdeaA FIMIT . Società di Gestione del Risparmio S.p.a.), in proprio e nella qualità di società di gestione del fondo denominato “Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Alfredo Rotili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Michele Mercati n. 42, Roma; -ricorrente – contro Andromeda s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Maria Deiana e Antonio Briguglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Monte Zebio n. 19, Roma; -controricorrente – contro CCC s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 17168/22 del Tribunale di Roma pubblicata il 21/11/2022;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali desistenza dall'azione abbandono del procedimento restituzione in pristino ritiro della domanda recupero delle spese esecutive
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30297/2022 R.G. proposto da: DeA Capital Real Estate SGR s.p.a. (già IdeaA FIMIT . Società di Gestione del Risparmio S.p.a.), in proprio e nella qualità di società di gestione del fondo denominato “Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Alfredo Rotili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Michele Mercati n. 42, Roma; -ricorrente – contro Andromeda s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Maria Deiana e Antonio Briguglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Monte Zebio n. 19, Roma; -controricorrente – contro CCC s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 17168/22 del Tribunale di Roma pubblicata il 21/11/2022;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,2