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Decreto — n. 8237/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8237/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8237/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5470/2018 R.G. proposto da: Esse S.r.l. in liquidazione, già Santori l’Arredamento s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Miceli e Gaetano Anastasio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.25/b, Roma; -ricorrente – contro Fallimento Esse s.r.l. in liquidazione, già Santori l’Arredamento s.r.l., in persona del curatore rag. Enrico Stefanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caprino e Marco Canari Venturi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in via Sistina n. 42, Roma; -controricorrente – contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze; - intimati - avverso la sentenza n.103/18 della Corte d’Appello di Firenze pubblicata il 17/01/2018;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8237/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 5470/2018 R.G. proposto da: Esse S.r.l. in liquidazione, già Santori l’Arredamento s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Miceli e Gaetano Anastasio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.25/b, Roma; -ricorrente – contro Fallimento Esse s.r.l. in liquidazione, già Santori l’Arredamento s.r.l., in persona del curatore rag. Enrico Stefanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caprino e Marco Canari Venturi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in via Sistina n. 42, Roma; -controricorrente – contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze; - intimati - avverso la sentenza n.103/18 della Corte d’Appello di Firenze pubblicata il 17/01/2018;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese abbandono definitivo del procedimento
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5470/2018 R.G. proposto da: Esse S.r.l. in liquidazione, già Santori l’Arredamento s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Miceli e Gaetano Anastasio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.25/b, Roma; -ricorrente – contro Fallimento Esse s.r.l. in liquidazione, già Santori l’Arredamento s.r.l., in persona del curatore rag. Enrico Stefanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caprino e Marco Canari Venturi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in via Sistina n. 42, Roma; -controricorrente – contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze; - intimati - avverso la sentenza n.103/18 della Corte d’Appello di Firenze pubblicata il 17/01/2018;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25