Cassation Court dismisses Siemens' appeal against bankruptcy court for lack of proof of damages and payment execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Siemens' appeal inadmissible, rejecting its request to be admitted to the bankruptcy estate of N.C.E. Impianti srl. Siemens argued it suffered damages due to the subcontractor's non-performance and claimed payment execution, but the lower court found no evidence of these facts. The Court upheld this decision, ruling that the appeal's arguments regarding damages and procedural violations were unfounded due to the lack of proof presented by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1 comma, nr. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 1227, 2° comma c.c.; Art. 2697, 2° comma c.c.; Art. 1362 c.c.; The Court of Cassation holds that an appeal against a bankruptcy court decision is inadmissible if the appellant fails to prove the existence of damages or the execution of payments, rendering generic criticisms of the lower court's fact-finding irrelevant.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 9573/2018 proposto da Siemens spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Ciociaria nr 16 presso lo studio dell’avv. Monica De Pascali che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Luigi Tarenzi; - ricorrente - contro Fallimento N.C.E. Impianti srl domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ avv. Ettore Maria Negro Controricorrente avverso il decreto nr. 1857/2018 pronunciato in data 20/2/2018 dal Tribunale di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal cons. Cosmo Crolla.
FATTI DI CAUSA 1. Siemens spa, capogruppo e mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui faceva parte anche la società fallita, chiese che fosse ammesso al passivo del Fallimento N.C.E. Impianti srl il credito, in via chirografaria, dell’importo di € 976.543,88, oltre interessi, per mancato pagamento delle indicate fatture emesse per forniture di merci e prestazioni di servizi da addebitare alla fallita in quanto si erano rese necessarie dall’abbandono del cantiere e dai plurimi inadempimenti posti in essere dall’associata N.C.E. Impianti srl [NCE] nell’esecuzione dei lavori di sua competenza relativ i al subappalto stipulato dall’ATI con C.M.B. srl. 2 Il Giudice Delegato disattese la domanda di insinuazione sul presupposto della mancata prova dell’asserito inadempimento di NCE. 3 Sull’opposizione di Siemens spa, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso rilevando:
i) che la richiesta di oneri spettanti alla mandataria contrastava con la previsione radicalmente contraria contenuta nell’atto pubblico di costituzione dell’ATI e conferimento di mandato a Siemens, mentre la diversa regolamentazione fatta valere da Siemens era contenuta in regolamento interno privo di data certa e quindi inopponibile al curatore; ii) che nessun pregiudizio economico la ricorrente avrebbe potuto risentire dalla asserita condotta ascritta a NCE - di omesso acquisto di materiali e degli interventi che contrattualmente si era obbligata ad eseguire - dal momento che il sostenimento dei costi- di cui peraltro non vi era prova - da parte di Siemens, che nella posizione di capogruppo dell’Associazione era titolata a ottenere i pagamenti da parte della subappaltante e a distribuirli tra le associate, ben potevano essere imputati a NCE detraendo gli importi fatturati dai diritti spettanti a quest’ultima; iii) un danno era configurabile solo ove Siemens avesse dovuto sostenere costi superiori ma di tali maggiori oneri non vi era prova; iv) che dalla documentazione prodotta dalla reclamante, concernente il contenzioso sorto tra l’impresa subappaltante e la mandataria dell’ATI, non poteva trarsi alcuna conferma dell’esistenza di inadempimenti riconducibili a NCE (che incidevano in misura del 7,63% del valore dei lavori) essendo, al contrario, emerso che le contestazioni mosse da CMB investivano, in via assolutamente preponderante, deficit di progettazione e programmazione delle opere di ingegneria, assenze e ritardi nella presenza del cantiere, mancata fornitura di grandi macchinari, inefficienza in punto di sicurezza;
v) che le prove testimoniali dedotte nel ricorso non era state più coltivate nel giudizio e in ogni caso erano inammissibili in quanto i capitoli erano generici, ovvero vertevano su fatti pacifici ed ininfluenti. 4.Siemens spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art 380 bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denunciaviolazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 2704 c.c. in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 e 5 c.p.c.; sostiene la ricorrente che il decreto sarebbe stato pronunciato solo sulla domanda risarcitoria derivante dal contratto di subappalto, statuendone il rigetto per mancanza di prova, omettendo di decidere sulla distinta azione di regresso in virtù della quale Siemens, che aveva eseguito prestazioni che competevano in via esclusiva a NCE, aveva agito in rivalsa nei confronti del condebitore inadempiente.
Avrebbe, inoltre, errato il Tribunale nel ritenere non provata la data certa degli atti ricognitivi delle responsabilità e degli inadempimenti da parte di NCE, che invece si poteva evincere da altri documenti e fatti indicati dal ricorrente e dalle scritture private dalle quali emergeva chiaramente che Siemens avrebbe pagato quanto richiesto dalle terze società, in caso di inadempimento da parte di NCE, con regresso verso quest’ultima. 2 Il motivo è inammissibile. 2.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, il Tribunale ha esaminato l’azione di regresso prospettata dalla ricorrente per aver acquistato materiali ed eseguito opere che spettavano a NCE, ritenendola infondata non avendo l’opponente fornito la prova dei pagamenti. 2.2 Quanto alla dedotta opponibilità delle scritture al Fallimento, va rilevato che le stesse sono priv e di rilevanza di fronte alla ratio decidendi della mancata prova sia dei pagamenti da parte di Siemens sia della sussistenza dei pregiudizi economici da quest’ultima sofferti. 3 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1218, 1223, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c.,111 6° comma Cost., in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale, nel pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, erroneamente addossato a Siemens l’onere di provare l’inadempimento della debitrice, che in ogni caso non era oggetto di contestazione.
Rileva, altresì, la ricorrente che l’esistenza del danno si desumeva dalla semplice comparazione tra prezzo dell’intera prestazione nel caso in cui NCE avesse portato a termine tutte le proprie lavorazioni al netto di quanto la stessa sosteneva di aver già eseguito con quanto sborsato da Siemens. Infine, la prova degli esborsi di Siemens sarebbe stata fornita dalle “conferme di pagamento di bonifico” versate in atti. 3.1 Anche tale motivo è inammissibile. 3.2 Come sopra evidenziato le rationes decidendi dell’impugnata pronuncia sono costituite dalla carenza di prova del danno asseritamente subito da Siemens e dalla mancata dimostrazione dell’esecuzione dei pagamenti, asseritamente effettuati, in base ai quali la società ritiene di vantare il credito verso la società fallita; la censura si riversa nel merito, contenendo una generica critica al provvedimento e sollecitando una nuova valutazione del fatto e un nuovo apprezzamento delle fonti di prova. 3.3 In tale contesto diventa irrilevante il giudizio circa la sussistenza o meno dell’inadempimento da parte di NCE alle obbligazioni discendenti dal contratto di subappalto.
4. Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 112 c.p.c., 1227 2° comma c.c., 2697 2° comma c.c. e 1362 e s . c.c., in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 c.p.c . ; secondo la ricorrente il Tribunale si sarebbe pronunciato d’ufficio su un’eccezione non formulata dal Fallimento circa il concorso del fatto colposo di Siemens nella causazione del danno; inoltre, a dire della ricorrente, il Fallimento non avrebbe dato prova dell’incasso da parte della capogruppo dei corrispettivi dalla subappaltante CMB. 4 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto dalla lettura del decreto emerge agevolmente che il Tribunale non ha operato alcuna riduzione del danno per effetto del comportamento colposo di Siemens ma ha escluso in radice la sussistenza delle conseguenze dannose in quanto non provate. 4.1 E’ poi irrilevante la circostanza che Siemens avesse o meno incassato i corrispettivi dalla committente CBM; secondo il Tribunale, infatti, il danno non si è verificato perché non è stata fornita la prova della ricezione da parte di NCE dellaquota parte del corrispettivo pattuito per subappalto. 5 Il quarto motivo denuncia violazione degli artt.112 c.p. c . , 111 6° comma Cost. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie orali dedotte dalla Siemens. 5.2 Il motivo è ancora una volta inammissibile in quanto il Tribunale si è pronunciato sulle uniche richieste di prova per testi, i cui capitoli (1-7) sono stati ritualmente formulati ex art.244 c. p . c ., prova ritenuta inammissibile con accertamento non contestato. 6 In conclusione il ricorso è inammissibile. 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 16.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per