Decreto — n. 8231/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 686/2023 R.G. proposto da: HCE Costruzioni s.p.a., quale incorporante della IMPREPAR Impregilo Partecipazioni s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima Impregilo s.p.a. (poi Imprepar, poi HCE), ICLA Costruzioni Generali s.p.a., Comil s.p.a. e Studi Progetti Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Giuseppe Giuffrè ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Largo Antonio Sarti n.4, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Scuderi e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.411/22 della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 21/06/2022;letta le rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 8231/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 686/2023 R.G. proposto da: HCE Costruzioni s.p.a., quale incorporante della IMPREPAR Impregilo Partecipazioni s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima Impregilo s.p.a. (poi Imprepar, poi HCE), ICLA Costruzioni Generali s.p.a., Comil s.p.a. e Studi Progetti Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Giuseppe Giuffrè ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Largo Antonio Sarti n.4, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Scuderi e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.411/22 della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 21/06/2022;letta le rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 686/2023 R.G. proposto da: HCE Costruzioni s.p.a., quale incorporante della IMPREPAR Impregilo Partecipazioni s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima Impregilo s.p.a. (poi Imprepar, poi HCE), ICLA Costruzioni Generali s.p.a., Comil s.p.a. e Studi Progetti Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Giuseppe Giuffrè ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Largo Antonio Sarti n.4, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Scuderi e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.411/22 della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 21/06/2022;letta le rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 ma