Italian court dismisses appeal as withdrawn, declaring proceedings extinguished per articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Mario Granata, represented by Biagio Riccio, withdrew his appeal against a 2019 decree issued by the Tribunal of Santa Maria Capua Vetere regarding Unicredit Factoring s.p.a. and the liquidation administrator of Immobilgi Federici Stirling S.p.a. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive ruling on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of an appeal constitutes a valid ground for extinguishing the proceedings, requiring the court to declare the case closed without addressing the merits or allocating costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29044/2019 R.G. proposto da: Granata Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Biagio Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimiliano Terrigno in viale Parioli n. 63, Roma; -ricorrente – contro Unicredit Factoring s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Alessandra Lodi e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – contro Curatela del Fallimento Immobilgi Federici Stirling S.p.a. in liquidazione; - intimata - avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22/7/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 mar