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Decreto — n. 8229/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8229/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8229/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 28489/2021 R.G. proposto da: Re Giorgio, Re Pasquale, Stieven Giuseppina, Battaglia Patrizia, nella qualità di fideiussori di Active Team s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Renzo Colombaro e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Gardant Liberty Servicing s.p.a., già CF Liberty Servicing s.p.a., nella qualità di mandataria con rappresentanza di Banco BPM s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sereno Argenta e Francesco Sereno Argenta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Stefania Contaldi in via Pierluigi da Palestrina n. 63, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 453/21 della Corte d’Appello di Torino del 29/04/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8229/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 28489/2021 R.G. proposto da: Re Giorgio, Re Pasquale, Stieven Giuseppina, Battaglia Patrizia, nella qualità di fideiussori di Active Team s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Renzo Colombaro e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Gardant Liberty Servicing s.p.a., già CF Liberty Servicing s.p.a., nella qualità di mandataria con rappresentanza di Banco BPM s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sereno Argenta e Francesco Sereno Argenta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Stefania Contaldi in via Pierluigi da Palestrina n. 63, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 453/21 della Corte d’Appello di Torino del 29/04/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria fine del processo condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 28489/2021 R.G. proposto da: Re Giorgio, Re Pasquale, Stieven Giuseppina, Battaglia Patrizia, nella qualità di fideiussori di Active Team s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Renzo Colombaro e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Gardant Liberty Servicing s.p.a., già CF Liberty Servicing s.p.a., nella qualità di mandataria con rappresentanza di Banco BPM s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sereno Argenta e Francesco Sereno Argenta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Stefania Contaldi in via Pierluigi da Palestrina n. 63, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 453/21 della Corte d’Appello di Torino del 29/04/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo