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Decreto — n. 8183/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for extinction of proceedings due to plaintiff's formal waiver under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 8183/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but ultimately dismissed it, ruling that the plaintiff's formal waiver satisfied the statutory requirements for extinguishing the proceedings. The lower court had accepted the defendant's counter-acceptance of this waiver, leading to the judgment's extinction. Consequently, the cassation appeal failed because the procedural conditions for termination were already met by the parties' actions.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court's declaration of extinction of proceedings is valid when the plaintiff formally waives the action, satisfying the statutory requirements for termination without further judicial intervention.

Parole chiave

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extinction of proceedings formal waiver CPC articles 390 391 plaintiff renunciation judicial extinction procedural termination cassation dismissal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16144/2017 R.G. proposto da: Fallimento Groundcare Milano s.r.l., in persona del curatore avv. Corrado Schiaffonati ora dott. Fabrizio Maiocchi, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vola e Giuseppe Roberto Merlino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in via Oslavia n.40, Roma; -ricorrente – Contro Fallimento Groundcare s.p.a., in persona del curatore dott. Vincenzo Di Fani, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Canfora ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Cavour n.17, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 6595/17 del Tribunale di Civitavecchia del 18/5/2017; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo